Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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Il Consiglio federale avrebbe la possibilità di stabilire una quota minima più elevata di carburanti per l’aviazione rinnovabili o sintetici rinnovabili, a condizione che esista un’offerta. Per i carburanti per l’aviazione sintetici, la Germania ha stabilito a livello di legge una quota minima dello 0,5 per cento per il 2026 e del 2 per cento per il 2030. Dato che le quote tedesche di miscelazione sono superiori a quelle previste dal diritto europeo di rango superiore, si presume che la Germania si adopererà per l’introduzione di quote più elevate.39 Il Consiglio federale può inoltre adottare provvedimenti nei confronti degli operatori di aeromobili, qualora sussista il rischio di «tankering», ossia che le compagnie aeree si riforniscano di più carburante del necessario in luoghi in cui il carburante è reperibile a condizioni migliori; in questo modo, da un lato, vengono aggirate le quote di miscelazione richieste e, dall’altro, gli aeromobili volano con un carico maggiore, causando più emissioni di gas serra.

I fornitori di carburanti per l’aviazione devono rispettare le quote di miscelazione di volta in volta sull’arco dell’anno civile; a tal fine essi possono unirsi. In tal modo, la quota di miscelazione può essere rispettata, perlomeno nella fase introduttiva, anche se si fa rifornimento di carburanti rinnovabili solo in un aeroporto. Dal punto di vista tecnico, per gli attuali aeromobili può essere miscelato al massimo il 50 per cento di carburanti per l’aviazione rinnovabili. Tali carburanti devono soddisfare gli stessi standard ambientali dei carburanti rinnovabili impiegati nel trasporto terrestre.

3.3.5 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili

Gli importatori di carburanti fossili per il trasporto stradale e aereo nazionale dovranno continuare a essere obbligati a compensare una determinata percentuale delle emissioni di CO2 generate dai trasporti (aliquota di compensazione). Il Consiglio federale può basare l’aliquota di compensazione sull’obiettivo di riduzione o sull’andamento delle emissioni nel settore dei trasporti. Ritenuto che per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sono necessari maggiori provvedimenti all’estero, l’aliquota di compensazione massima possibile deve essere aumentata dal 40 al 90 per cento. Il Consiglio federale può continuare a prescrivere una quota minima in Svizzera. Secondo il rapporto esplicativo della CAPTE-N relativo all’iniziativa parlamentare 21.47740 con cui il Parlamento ha prorogato la legge sul CO2 fino alla fine del 2024, la quota nazionale deve ammontare almeno al 15 per cento della quantità da compensare. Ritenuto che d’ora in poi i carburanti rinnovabili saranno prescritti mediante un obbligo separato, la quota nazionale dovrà essere ridotta per creare in contropartita più spazio per provvedimenti all’estero. Per il rispetto dell’obiettivo di riduzione per il periodo 2025-2030 è presumibilmente necessaria in media un’aliquota di compensazione complessiva del 70 per cento. La misura in cui gli importatori di carburante sono in grado di effettuare le riduzioni necessarie dipende in larga misura dai costi, in particolare per le misure adottate all’estero che sono più significative in termini di volume (cfr. 5.1), in modo da non superare il sovrapprezzo massimo consentito di 5 centesimi al litro che gli importatori di carburante sono autorizzati a trasferire ai consumatori.

Come finora, la benzina, il diesel e il gas naturale impiegati come carburanti, le componenti fossili delle miscele di carburanti, nonché il carburante per l’aviazione, saranno soggetti all’obbligo di compensazione del CO2. I carburanti esentati dall’imposta sugli oli minerali, in particolare i carburanti utilizzati nel traffico aereo internazionale, e i carburanti rinnovabili continuano ad essere esclusi dall’obbligo di compensazione.

L’UFAM continuerà a rilascerà attestati negoziabili per le riduzioni delle emissioni conseguite nell’ambito di progetti e programmi in Svizzera e all’estero. Ciò significa che gli importatori soggetti all’obbligo di compensazione non dovranno necessariamente eseguire personalmente progetti e programmi, ma potranno acquistare attestati da terzi. Anche dopo il

39 Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG, nella versione della comunicazione del 17 maggio 2013, stato 24 settembre 2021, § 37a, capoverso 4a

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