Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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(cpv. 3) Ciò consentirebbe di rispettare l’obbligo di miscelazione, perlomeno inizialmente, presso un unico aeroporto

In deroga alla proposta dell’UE, l’obbligo di miscelazione è rivolto unicamente ai fornitori di carburanti per l’aviazione e non agli operatori di aeromobili. Se sulla base di dati statistici o informazioni dall’UE che indicano un rischio di «tankering», il Consiglio federale può prevedere provvedimenti adeguati nei confronti degli operatori di aeromobili, come ad esempio l’obbligo di presentare un rapporto annuale sui carburanti per l’aviazione acquistati ogni anno per il rifornimento (cpv. 4).

I fornitori di carburanti per l’aviazione sono tenuti a presentare all’UFAM un rapporto annuale in cui espongono se e il modo in cui è stato rispettato l’obbligo di miscelazione (cpv. 5). Inoltre, per motivi di trasparenza, devono informare la Confederazione in merito ai costi derivanti dall’obbligo di miscelazione (cpv. 6).

Art. 13e Sanzione in caso di inosservanza della quota di miscelazione

Qualora un fornitore di carburanti per l’aviazione misceli una quantità troppo bassa di carburanti per l’aviazione rinnovabili e/o sintetici rinnovabili, non rispettando dunque la quota di miscelazione stabilita in un anno civile, dovrà versare un importo di 600 franchi per tonnellata di CO2 prodotta dal carburante fossile impiegato al posto del carburante per l’aviazione rinnovabile (lett. a). Attualmente, questo importo corrisponde all’incirca ai costi supplementari dei carburanti per l’aviazione rinnovabili rispetto al carburante di riferimento fossile. In proposito, il progetto si basa sulle proposte della Commissione europea. Se la sanzione nell’UE dovesse subire delle modifiche, il progetto potrà essere adeguato dopo la consultazione. Inoltre, l’anno successivo, il fornitore di carburanti per l’aviazione dovrà miscelare carburanti per l’aviazione rinnovabili o sintetici rinnovabili in aggiunta alla quota obbligatoria (lett. b). Il volume corrisponde di norma ai quantitativi mancanti dell’anno precedente, ma può anche tener conto della situazione del mercato o essere inferiore, qualora si dimostri che non sono disponibili carburanti per l’aviazione rinnovabili e/o sintetici rinnovabili nella quantità richiesta.

Capitolo 3: Prestazioni fornite dai pozzi di carbonio

Art. 14

L’articolo 14 è abrogato. Le prestazioni dei pozzi di carbonio sono ora integrate esplicitamente negli articoli 2 (Definizioni), 6 (Attestati internazionali) e 7 (Attestati nazionali).

Capitolo 4: Scambio di quote di emissioni e compensazione

Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 15 cpv. 1 e 3

D’ora in poi, la soglia determinante per la partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) su richiesta sarà soltanto la potenza termica totale. L’attuale presupposto supplementare di un’appartenenza a una categoria di impianti (allegato 7 della vigente ordinanza sul CO2) decade (cpv. 1). Il Consiglio federale deve indicare l’ammontare della potenza termica totale (cpv. 3). In tal modo, prende in considerazione, tra le altre cose, il livello di emissioni di gas serra fossili che possono essere generate quando l’impianto è a pieno regime. Il valore limite per l’attuale periodo di scambio è fissato a 10 MW (art. 42 cpv. 2 ordinanza sul CO2).