Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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domanda di restituzione secondo l’articolo 32a della legge sul CO2. L’articolo è pertanto abrogato.
Art. 32
I gestori di impianti che nei periodi 2025-2030 e 2031-2040 non raggiungono il loro obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, o per gli emettitori di entità ridotta l’effetto cumulativo sulle emissioni, devono versare alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO 2eq emessa in eccesso e un diritto di emissione o un attestato internazionale (lett. 2).
Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno sottoscritto un impegno di riduzione
Art. 32a Gestori di impianti di cogenerazione
L’articolo deve essere ripreso senza modifiche materiali. Gli adeguamenti sono motivati dall’abrogazione dell’articolo 31a e precisano i requisiti per gli impianti di cogenerazione.
Art. 32b Condizioni per la restituzione e importo
L’articolo deve essere ripreso senza modifiche materiali. Gli adeguamenti sono motivati dall’abrogazione dell’articolo 31a e precisano le condizioni per la restituzione.
Capitolo 6: Utilizzazione dei proventi
Art. 33a Destinazione vincolata della tassa sul CO2
Il nuovo articolo 33a disciplina la massima destinazione parzialmente vincolata possibile della tassa sul CO2 per le fattispecie in materia di sussidi secondo gli articoli 34-35. Questa destinazione parzialmente vincolata deve ammontare al massimo al 49 per cento fino al 2030 (cpv. 1) e a partire dal 2031 ammontare di nuovo a un terzo, in analogia alla situazione attuale. Per i singoli strumenti di promozione il bilancio della Confederazione prevede finanziamenti speciali.
Se in un anno i fondi non sono interamente utilizzati, ossia non spesi, alla fine dell’esercizio annuale possono essere riportati all’anno successivo al massimo 150 milioni di franchi. A fine anno, il saldo dei finanziamenti speciali concernenti l’impiego dei proventi della tassa sul CO2 non può secondo questo articolo superare i 150 milioni di franchi. I fondi che eccedono questo importo saranno distribuiti due anni dopo alla popolazione e all’economia (cpv. 2).
Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici
Al massimo 420 milioni di franchi dei proventi di cui all’articolo 33a capoverso 1 (destinazione vincolata della tassa sul CO2) sono utilizzati annualmente per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tale scopo, la Confederazione continuerà a concedere ai Cantoni, come fatto sinora, contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne) (cpv. 1).
Il capoverso 2 corrisponde senza variazioni all’attuale capoverso 3 dell’articolo 34.
La Confederazione può continuare a promuovere progetti per l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Questi aiuti finanziari saranno in futuro descritti all’articolo