Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

in base alle emissioni di CO2 generate dai trasporti è stata introdotta dal Parlamento con la proroga della legge sul CO2 basata sull’iniziativa parlamentare 21.477 della CAPTE-N.

Il resto dell’articolo rimane invariato; i costi causati dall’obbligo di compensazione possono essere scaricati sui consumatori al massimo fino a 5 centesimi per litro di carburante. Gli importatori di carburanti devono informare la Confederazione in merito ai costi effettivi e al supplemento di compensazione che ne risulta presso le pompe di benzina (cpv. 3bis).

Capitolo 5: Tassa sul CO2

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Art. 31 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Fino al 2040, ai gestori di impianti che esercitano un’attività economica o di diritto pubblico e che hanno sottoscritto un impegno di riduzione viene restituita la tassa sul CO2 già pagata. Il riscaldamento di edifici abitativi e le attività private non possono invece continuare a essere esentati dalla tassa sul CO2 (cpv. 1 lett. a). Il gestore di impianti deve fornire la prova convincente che dispone di una convenzione sugli obiettivi attuale stipulata con la Confederazione che contenga provvedimenti rilevanti per i gas serra (lett. b). Il gestore illustra inoltre alla Confederazione il modo in cui non provocherà più emissioni di gas serra derivanti dall’utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili entro al più tardi il 2040, ad esempio, mediante provvedimenti supplementari sui propri impianti o la sostituzione con impianti a energie rinnovabili (lett. c). Secondo la lettera d, i gestori devono, come finora, presentare annualmente un rapporto sull’attuazione dei provvedimenti (monitoraggio).

L’impegno di riduzione dura sino alla fine del 2040, ma può essere concluso anticipatamente alla fine del 2030 o per la fine dell’anno civile successivo all’abbandono dei combustibili fossili (cpv. 3 lett a e b). Ciò consente ai gestori degli impianti di approfittare da quel momento della ridistribuzione e del Programma Edifici. L’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra viene stipulato pro rata temporis. Dopo il 2040 non sarà più possibile sottoscrivere alcun impegno di riduzione, motivo per cui a partire da quel momento i gestori non potranno più essere esentati dalla tassa sul CO2. L’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, o per emettitori di entità ridotta l’effetto cumulato dei provvedimenti, è stabilito per i periodi 2025-2030 e 2031-2040 (cpv. 2).

I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono, come finora, costituirsi in raggruppamenti (cpv. 4). Questa norma viene ora elevata dal grado di ordinanza a quello di legge. Il Consiglio federale disciplina nell’ordinanza i requisiti specifici per l’impegno di riduzione (cpv. 5 lett. a), la distinzione tra attività economica e attività private e di diritto pubblico (lett. b), nonché le attività di diritto pubblico che autorizzano a sottoscrivere un impegno di riduzione (lett. c). Sono previste soprattutto attività per le quali esiste un’evidente concorrenza nei confronti di fornitori che non sono di diritto pubblico, come addetti alla gestione di piscine, di piste di ghiaccio artificiale, di ospedali, di case per anziani e di cura. Per i piccoli emettitori, il Consiglio federale può continuare a prevedere un modello di esenzione semplificato fissando un obiettivo legato ai provvedimenti (lett. d). Esso disciplina inoltre in quali casi e in quale misura le attestazioni possono essere computate ai fini del rispetto dell’obbligo (lett. e).

Art. 31a

Una volta concluso il periodo d’impegno 2013-2024, prorogato con l’iniziativa parlamentare 21.477, questa regolamentazione diverrà caduca. I gestori di impianti di cogenerazione possono decidere se sottoscrivere nuovamente un impegno di riduzione o presentare una