Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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Art. 16
Al capoverso 1 si precisa che i gestori di impianti di determinate categorie sono tenuti a partecipare al SSQE, indipendentemente dalla quantità di gas serra emessa. D’ora in poi, l’esercizio di impianti di cattura, trasporto e stoccaggio (CCS) delle emissioni di CO2 sarà ritenuto una categoria.
Secondo il capoverso 2bis, il Consiglio federale può, su richiesta, esentare i gestori di impianti dall’obbligo di partecipare al SSQE se emettono meno di una determinata quantità di gas serra (opt-out). Questa norma viene ora elevata dal grado di ordinanza a quello di legge. Il valore soglia è attorno a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno (art. 41 cpv. 1 ordinanza sul CO2). Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e la quantità di gas serra (cpv. 3), considerando normative analoghe dell’UE (cpv. 4).
Art. 18 cpv. 3
Sulla base dell’accordo con l’UE relativo al collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni, occorre continuare con lo sviluppo equivalente dei due SSQE (principio di equivalenza). Nell’ambito di questo processo, il Consiglio federale ha la possibilità, ma non più l’obbligo, di riservare diritti di emissione per partecipanti al SSQE nuovi o in forte crescita. Questa opportunità gli consente di tenere conto di normative dell’UE comparabili (cpv. 3).
Art. 19 cpv. 2, 3, 4, 5 e 6
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del SSQE per impianti non è ancora stato stabilito se anche in futuro saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. I capoversi 2, 3 e 5 sono riformulati affinché il Consiglio federale possa tener conto di normative analoghe dell’Unione europea. Al capoverso 4 è stata inserita la precisazione che non è prevista alcuna assegnazione a titolo gratuito né per la produzione e l’utilizzo di energia elettrica né, analogamente a quanto stabilito nella normativa dell’UE, per l’esercizio di impianti SSQE per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio (CCS) di emissioni di CO2. La formulazione del capoverso 6 è armonizzata.
Art. 19a cpv. 2, 3 e 4
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del SSQE nel settore del trasporto aereo non è ancora stato stabilito in quale misura, in futuro, i diritti di emissione saranno assegnati a titolo gratuito. I capoversi 2 e 3 sono riformulati affinché il Consiglio federale possa tener conto delle normative comparabili dell’Unione europea. Gli operatori di aeromobili che attualmente partecipano al SSQE svizzero beneficiano dell’assegnazione a titolo gratuito in base ai dati relativi alle tonnellate-chilometro rilevati nel 2018. L’adeguamento del capoverso 3 si applicherebbe ai nuovi partecipanti. La formulazione del capoverso 4 è armonizzata.
Sezione 3: Compensazione per i carburanti
Art. 26 cpv. 2 e 3bis
L’articolo 26 fissa come in precedenza un limite minimo e massimo per l’aliquota di compensazione, con un aumento del tetto massimo dell’aliquota rispetto alla legge vigente da 40 a 90 per cento. Affinché l’aliquota possa all’occorrenza essere adeguata all’effettivo andamento delle emissioni o all’evoluzione delle emissioni generate dai trasporti, la legge delega al Consiglio federale la competenza di aumentare l’aliquota di compensazione entro tale fascia e inoltre di definire la quota di compensazione da eseguire in Svizzera e all’estero (cpv. 2). La possibilità per il Consiglio federale di fissare l’aliquota di compensazione anche