Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

alla pianificazione energetica del territorio ammonti al massimo al 50 per cento dei suoi costi totali, ma non più di 100 000 franchi. Se la pianificazione energetica è sostenuta anche altrove, la Confederazione potrebbe coprire la differenza fino a un totale del 50 per cento dei costi complessivi.

Art. 35 cpv. 1 e 5

Il fondo per le tecnologie, che ha dato buoni risultati, deve essere mantenuto e ampliato. Secondo l’articolo 1, il conferimento massimo possibile nel fondo ammonta ora a 30 milioni di franchi all’anno invece degli attuali 25 milioni di franchi annui.

Con il nuovo capoverso 5 s’intende ora coprire i rischi legati agli investimenti nella costruzione e nello sviluppo di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo. Il danno deve essere coperto sotto forma di garanzia di rischio in caso di una limitazione non pianificabile della fornitura di calore (ad es. la cessazione improvvisa del funzionamento di un impianto di produzione di calore), così come la perdita di un grande consumatore di calore. I dettagli saranno regolati nelle disposizioni di esecuzione. La copertura del rischio deve essere limitata sia nel tempo che nell’importo, presumibilmente a un massimo di 20 anni e al 50 per cento dell’estensione del danno.

Art. 36 cpv. 3 e 4

Ora la quota dell’economia non viene più ridistribuita conformemente al salario determinante ai fini dell’AVS, bensì basandosi sul salario determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (cpv. 3). Mediante questo tetto massimo, fissato attualmente a 148 200 franchi per posto di lavoro a tempo pieno, si limita l’agevolazione di settori a forte intensità salariale. In seguito a questa modifica, d’ora in avanti le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente che hanno raggiunto l’età di pensionamento ordinaria, nonché i famigliari che lavorano nell’agricoltura, non riceveranno più alcuna ridistribuzione dalla quota spettante all’economia. Continueranno per contro a ricevere la ridistribuzione dalla quota spettante alla popolazione.

I gestori di impianti che hanno sottoscritto un impegno di riduzione saranno d’ora in poi esclusi dalla distribuzione dei proventi all’economia secondo il capoverso 3 (cpv. 4). Per consentire alle casse di compensazione di effettuare questa esclusione dalla ridistribuzione, i gestori devono potere essere separati dagli aventi diritto alla ridistribuzione attraverso il numero di conteggio AVS.

Art. 37 Promozione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

I proventi derivanti dalla sanzione inflitta agli importatori di veicoli secondo l’articolo 13 per il superamento delle emissioni medie di CO2 dei parchi veicoli nuovi nel periodo dal 2024 al 2030 compreso saranno impiegati interamente per la promozione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso condomini, aziende e parcheggi pubblici (cpv. 1). La sanzione di un determinato anno è addebitata agli importatori solo l’anno successivo, motivo per cui l’articolo prevede che possono già essere utilizzati le sanzioni del 2024. In tal modo si garantisce che la promozione possa iniziare subito dopo la prevista entrata in vigore della legge all’inizio del 2025 e non solo circa un anno e mezzo dopo. È presumibile che il bisogno di sostegno supererà nettamente i proventi complessivi previsti delle sanzioni nell’ordine di importi milionari di un numero basso a tre cifre e che i mezzi disponibili saranno esauriti.

Eventuali proventi del periodo 2024-2030 non utilizzati entro fine 2032

I nuovi fondi devono confluire nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) e lo stesso vale per le entrate a partire dal 2031 (cpv. 2). Il Consiglio federale disciplina le condizioni e il calcolo degli aiuti finanziari (cpv. 3). Il finanziamento dovrebbe