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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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Allegato 5 (Art. 78)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 1° luglio 202082 relativa ai dispositivi medici:

Art. 2 cpv. 1 lett. j e cpv. 2

1La presente ordinanza non si applica a:

j. combinazioni che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, oltre al dispositivo incorporano come parte integrante un espianto standardizzato.

2Nei casi di cui al capoverso 1 lettere f–h e j, per la parte della combinazione considerata dispositivo devono essere rispettati i requisiti generali di sicurezza e prestazione secondo l’articolo 6.

Art. 4 cpv. 1 lett. n

n. prestatore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che offre un servizio di cui all’articolo 7 capoverso 4.

Art. 6 cpv. 3, 4, 5 e 6

3Per la parte della combinazione che nei casi di cui all’articolo 2 lettere f–h e j è considerata dispositivo, la prova del rispetto dei requisiti del dispositivo deve poter essere presentata su richiesta all’autorità competente.

4Se il dispositivo soddisfa le norme tecniche designate da Swissmedic, le specifiche comuni o le prescrizioni della farmacopea secondo l’ordinanza del 17 ottobre 200183 sulla farmacopea, si presume che i requisiti della presente ordinanza siano rispettati.

5La presunzione di cui al capoverso 4 si applica anche al rispetto degli obblighi in materia di sistemi o processi imposti agli operatori economici dalla presente ordinanza, compresi quelli relativi ai sistemi di gestione della qualità, alla gestione del rischio, ai sistemi di sorveglianza post-commercializzazione, agli esami clinici, alla valutazione clinica o al follow-up clinico post-commercializzazione.

6Le specifiche comuni di cui al capoverso 4 devono essere adempiute a meno che il fabbricante non possa adeguatamente dimostrare che le soluzioni da lui adottate garantiscono il livello di sicurezza e prestazione in modo equivalente. È fatto salvo l’articolo 8 capoverso 1.

82 RS 812.213

83 RS 812.211