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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine

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2Le autorità di sorveglianza del mercato possono utilizzare tutte le informazioni acquisite nell’ambito di queste attività per sorvegliare il mercato.

Art. 75b Misure supplementari

6Oltre alle misure di cui all’articolo 75 capoverso 2, le autorità competenti possono adottare in particolare le seguenti misure:

a. possono esigere dagli operatori economici la pubblicazione delle informazioni pertinenti, necessarie a determinare la proprietà del sito Internet se le informazioni in questione sono in rapporto con l’oggetto dell’investigazione;

b. possono esigere l’eliminazione di contenuti da un’interfaccia utenti online o l’esplicita visualizzazione di un’avvertenza per gli utilizzatori laddove non vi sia alcuna altra possibilità di eliminare un rischio grave;

c. qualora non sia stato dato seguito a una richiesta secondo la lettera b, possono dare istruzioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione di limitare l’accesso all’interfaccia utenti online, tra l’altro incaricando un terzo di realizzare questa misura;

d. per la tutela della salute pubblica, possono esigere da un fornitore di servizi della società dell’informazione che ponga fine alla sua attività in Svizzera.

Art. 78 Obbligo di collaborazione e di informazione

1Gli operatori economici che immettono in commercio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo nonché gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e le istituzioni sanitarie che mettono a disposizione sul mercato o mettono in servizio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi d’esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e i documenti necessari.

2I prestatori di servizi della società dell’informazione sono parimenti tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare notificare senza indugio alle competenti autorità presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi e comunicare, su richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Art. 96 cpv. 1

1Swissmedic, gli organismi designati, gli operatori economici secondo l’articolo 47 LATer, nonché i prestatori di servizi della società dell’informazione, collaborano con la Commissione europea e con le autorità degli Stati contraenti, per quanto lo preveda un accordo internazionale.

Art. 97 cpv. 3

3Swissmedic può comunicare alle autorità doganali informazioni in merito ai procedimenti amministrativi o penali in corso o conclusi e alle sanzioni nell’ambito dell’attività di sorveglianza del mercato.