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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Art. 7 cpv. 1bis e 3
1bisUn dispositivo offerto online o mediante un’altra forma di vendita a distanza a utilizzatori in Svizzera è da ritenersi messo a disposizione sul mercato.
3Chi offre un dispositivo secondo il capoverso 1 o fornisce servizi diagnostici o terapeutici secondo il capoverso 2 deve fornire all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità.
Art. 13 cpv. 2 lett. e
Non è permesso apporre un marchio di conformità su:
e. dispositivi secondo l’articolo 9 fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie.
Art. 16 cpv. 3 lett. b
L’informazione sul dispositivo può limitarsi a meno di tre lingue ufficiali o può essere redatta solo in inglese purché:
b. l’utilizzatore disponga dei necessari presupposti specialistici e linguistici e sia d’accordo con tale limitazione linguistica;
Art. 18 Titolo e cpv. 2
Notifica dei dispositivi fabbricati in istituzioni sanitarie
1Tutte le altre indicazioni pertinenti su tali dispositivi devono essere fornite a Swissmedic su richiesta.
Art. 33 cpv. 1
1Swissmedic designa soltanto gli organismi di valutazione della conformità che hanno sede in Svizzera, che hanno svolto una procedura di valutazione secondo l’articolo 34 e che soddisfano i presupposti di cui all’allegato VII UE-MDR84.
Art. 37 cpv. 6
6La pubblicazione secondo il capoverso 5 avviene tramite Eudamed.
Art. 43 cpv. 2 lett. b
2I certificati rimangono parimenti validi se Swissmedic:
b. indica che l’organismo designato è in grado di continuare a svolgere la sorveglianza e a rimanere responsabile dei certificati esistenti durante il periodo della sospensione o della limitazione.
84 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f.