Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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richiedono un elevato grado di dettaglio dovranno essere sanciti a livello d’ordinanza. Questo atto modificatore prevede la delega di competenze legislative al Consiglio federale nei seguenti articoli:

− articolo 2a capoversi 5 e 8: applicabilità agli espianti standardizzati

− articolo 4 capoverso 2: obbligo generale di diligenza

− articolo 14 capoverso 4 lettera d: risarcimento spese e protezione assicurativa

− articolo 15h: disposizioni esecutive

− articolo 15i capoverso 3: obbligo di notifica

− articolo 23c capoverso 2: servizi autorizzati

− articolo 23f capoverso 2: attuazione del programma (programma di trapianto incrociato tra vivi) − articolo 23g capoverso 3: condizioni di partecipazione

− articolo 23h capoverso 4: ammissione

− articolo 23i capoverso 4: determinazione di coppie compatibili e della migliore combinazione − articolo 23j capoverso 3: attribuzione di organi

− articolo 23k capoverso 6: sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi

− articolo 23l capoverso 2: cooperazione con l’estero

− articolo 23o capoverso 3: servizi autorizzati

− articolo 24 capoverso 3: obbligo di notifica del prelievo

− articolo 24a: obbligo di autorizzazione per il prelievo

− articolo 25a: obbligo di autorizzazione per la conservazione, l’importazione e l’esportazione: prescrizioni del Consiglio federale

− articolo 27 capoverso 4: obbligo di autorizzazione (per il trapianto di organi)

− articolo 29 capoverso 3: obbligo di notifica (per il trapianto di tessuti o cellule)

− articolo 31 capoversi 2 e 3: test obbligatorio

− articolo 34 capoverso 3: obbligo di registrazione e rintracciabilità

− articolo 36 capoversi 2 e 3: obbligo di notifica di eventi avversi e reazioni indesiderate gravi − articolo 36a capoversi 3 e 4: servizi di vigilanza

− articolo 38 capoverso 4: obbligo di autorizzazione per la derivazione e il trapianto di tessuti o cellule embrionali e fetali

− articolo 38a capoverso 3: obbligo di autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari

− articolo 38b capoverso 3: obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di embrioni soprannumerari

− articolo 42 lettera b: prescrizioni del Consiglio federale

− articolo 43 capoverso 3: obbligo di autorizzazione (trapianto di organi, tessuti o cellule di origine animale)

− articolo 46 lettera c: garanzie

− articolo 49a capoversi 2, 3 e 4: obbligo di autorizzazione (sperimentazioni cliniche)

− articolo 49c: prescrizioni del Consiglio federale

− articolo 54a capoversi 1 e 3: delega di compiti esecutivi

− articolo 58a capoverso 3: trattamento di dati personali degni di particolare protezione

− articolo 2 capoverso 2 della legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano − articolo 19 capoverso 3 della legge sulle epidemie: provvedimenti generali di prevenzione (divieto di trapianto di dura madre)

6.7 Protezione dei dati

La donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule comportano il trattamento di dati personali da parte di diversi servizi privati e statali che, a tale scopo, si avvalgono anche di vari registri e sistemi elettronici. Poiché a essere trattati sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD occorre che le relative operazioni poggino su una solida base legale. Le norme sul trattamento dei dati proposte in questo atto modificatorio mirano a integrare le basi in materia di protezione dei dati presenti nella legge sui trapianti.