Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo

oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Il presente progetto di modifica non crea nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi. Pertanto, il progetto non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Conformità alla legge sui sussidi

6.5.1 Importanza del sussidio per gli obiettivi della Confederazione

Diversi compiti esecutivi nell’ambito del diritto dei trapianti sono così specialistici che solo organizzazioni o persone al di fuori dell’amministrazione federale sono in grado di adempierli (p. es attribuzione di organi o tenuta del registro delle cellule staminali del sangue). Si tratta di organizzazioni o persone che possiedono l’esperienza, il know-how e l’interconnessione nazionale e internazionale necessari in questo settore. Per questo motivo, alcuni compiti sono stati delegati all’esterno già all’entrata in vigore della legge sui trapianti95. Questa revisione vi aggiunge quelli dei servizi di vigilanza (art. 36 e 36a). L’obiettivo delle deleghe è fare in modo che tali compiti possano essere svolti nel modo più efficiente possibile.

La formula adottata per i sussidi federali si è rivelata valida ed è pertanto mantenuta: la presente revisione di legge prevede disposizioni speciali per la delega di compiti. Il Consiglio federale intende affidare i compiti del servizio dei controlli postdonazione, del servizio nazionale di attribuzione, del registro delle cellule staminali del sangue e dei servizi di vigilanza a organizzazioni o istituti di diritto pubblico o privato adeguati con sede in Svizzera (art. 54a und 54b). In quest’ottica, per i compiti del servizio dei controlli postdonazione, del servizio nazionale di attribuzione e del registro delle cellule staminali continuerà a far capo alle stesse organizzazioni e agli stessi servizi che se ne sono occupati sinora, mentre per il nuovo compito dei servizi di vigilanza, tenuto conto del tipo di vigilanza, vi è una sola organizzazione che possiede l’esperienza richiesta per essere presa in considerazione (cfr. commento all’art. 54a cpv. 1 lett. d).

6.5.2 Controllo materiale e finanziario del sussidio

La sorveglianza sulle organizzazioni o sugli istituti incaricati di adempiere i compiti citati sarà assicurata tramite mandati di prestazioni e obiettivi di prestazione dettagliati in esse definiti.

6.5.3 Procedura per la concessione di contributi

La Confederazione indennizza le prestazioni delle organizzazioni e delle persone per l’adempimento dei compiti loro affidati tramite appositi mandati. Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera c LSu le indennità possono essere forfettarie (art. 54a cpv. 2).

6.5.4 Scadenza e strutturazione decrescente del sussidio

Quelli delegati al servizio dei controlli postdonazione, al servizio nazionale di attribuzione, al registro delle cellule staminali del sangue e ai servizi di vigilanza sono compiti permanenti, per cui non è prevista né una scadenza né una strutturazione decrescente del sussidio.

6.6 Delega di competenze legislative

Diverse disposizioni dell’avamprogetto attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni esecutive. Alla luce dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost. ciò è giustificato dal fatto che, in questi casi, i principi sono sanciti nella legge e il quadro entro il quale il Consiglio federale può legiferare è di conseguenza stabilito.

Inoltre, la delega di tale competenza al Consiglio federale è sempre opportuna laddove in futuro saranno necessari adeguamenti rapidi ai nuovi sviluppi e armonizzazioni internazionali. I disciplinamenti che

95 Cfr. Messaggio del 12 settembre 2001 del Consiglio federale, FF 2002 15, 150.