Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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accoglie una richiesta espressa dai medesimi in ambito di salute pubblica, permettendo loro di rispondere caso per caso alle esigenze mediche critiche dei pazienti e di contribuire allo sviluppo di nuove terapie. Il quadro giuridico così creato garantisce l’assenza di sovrapposizioni tra i prodotti risultanti da questa autorizzazione ospedaliera temporanea e quelli muniti di autorizzazione d’immissione in commercio, per i quali il profilo di sicurezza ed efficacia è dimostrato da sperimentazioni cliniche.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 119a capoversi 1 e 2 Cost. che attribuisce alla Confederazione ampie competenze per disciplinare la medicina dei trapianti. La nuova regolamentazione delle banche dati a livello di legge soddisfa anche l’articolo 13 capoverso 2 Cost. volto a garantire la protezione dei dati personali. Le disposizioni modificate creano la base legale formale richiesta dalla LPD per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione (cfr. punto 6.7).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali presi dalla Svizzera
In materia di diritto alla sfera privata anche le normative internazionali svolgono un ruolo importante. Il presente avamprogetto soddisfa sia i requisiti previsti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali90 sia quelli previsti dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici91.
Nel settore dei trapianti e visti i settori disciplinati da questo progetto occorre garantire la compatibilità con la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina e il corrispondente Protocollo aggiuntivo relativo al trapianto di organi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sul programma incrociato tra vivi con il quale viene portato avanti l’attuale regime liberale applicato dalla Svizzera per le donazioni da vivente. Due delle condizioni per le donazioni da vivente contemplate da tali trattati, ossia il principio di sussidiarietà della donazione da vivente rispetto a quella post mortem92 e l’esistenza di uno stretto legame tra donatore e ricevente93 continueranno a non essere recepite nel diritto svizzero. Dato che su entrambi questi punti la Svizzera ha già formulato le riserve del caso, i suoi impegni internazionali non sono di ostacolo al progetto.
Il progetto proposto, inoltre, precisa le disposizioni sugli espianti standardizzati. Ciò implica anche un allineamento del divieto di commercio, del divieto di prelievo senza consenso e del divieto di utilizzo di organi prelevati senza consenso di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 2 lettera b, e 7a nonché delle corrispondenti disposizioni penali di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettere c, cbis e f alle prescrizioni della Convenzione contro il traffico di organi umani.
6.3 Forma dell’atto
Il presente atto modificatore modifica una legge federale vigente. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200294 sull’Assemblea federale (legge sul parlamento, LParl), tale modifica deve essere emanata sotto forma di legge federale e come tale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
6.4 Subordinazione al freno delle spese
Allo scopo di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di
90 RS 0.101
91 RS 0.103.2
92 Art. 19 cpv. 1 Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina e art. 9 Protocollo aggiuntivo
93 Art. 10 Protocollo aggiuntivo
94 RS 171.10