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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
I
La legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutto l'atto normativo le espressioni «vigilanza» e «vigilare» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sorveglianza» e «sorvegliare».
Art. 2 cpv. 1, 1bis, 2 lett. b ed e, e 3
1La presente legge si applica all’impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale destinati al trapianto sull’essere umano.
1bisAll’impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana a partire dai quali vengono fabbricati espianti standardizzati e all’impiego di espianti standardizzati si applicano unicamente le disposizioni di cui all’articolo 2a.
2La presente legge non si applica all’impiego di:
b. sangue, ad eccezione:
1. delle cellule staminali del sangue,
2. di altre cellule del sangue nell’ambito di un trapianto di cellule staminali del sangue,
3. di altre cellule del sangue utilizzate per nuove forme di terapie cellulari;
RS ..........