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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’art. 22

Capitolo 2a: Autorizzazione alla singola coltivazione

Inserire gli art. 22a–22g prima del titolo del capitolo 3

Art. 22a Obbligo di autorizzazione

Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate prima di ogni coltivazione necessita di un’autorizzazione alla singola coltivazione.

Art. 22b Condizione per il rilascio di un’autorizzazione

1 L’autorizzazione alla singola coltivazione è rilasciata se il richiedente:

a. dispone di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;

b. prova che, nel caso di una coltivazione per scopi medici, esiste un sistema che consente la tracciabilità delle sostanze dispensate e la garanzia della qualità; e

c. presenta un contratto di fornitura scritto con un acquirente titolare di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.

2 Il contratto di fornitura scritto deve riportare indicazioni precise sul genere e sull’estensione della coltivazione nonché prevedere l’obbligo per il mandante di riprendere l’intero raccolto del richiedente.

Art. 22c Domanda

1 La domanda per l’autorizzazione alla singola coltivazione deve contenere le seguenti informazioni:

a. nome e cognome o denominazione del titolare dell’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;

b. genere della coltivazione;

c. varietà da coltivare;

d. ubicazione esatta e dimensione dell’area coltivata;

e. resa prevista.

2 La domanda deve essere presentata mediante il sistema messo a disposizione da Swissmedic.

Art. 22d Portata dell’autorizzazione

L’autorizzazione alla singola coltivazione è rilasciata per una sola coltivazione e al massimo per un anno.