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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo dopo l’art. 22
Capitolo 2a: Autorizzazione alla singola coltivazione
Inserire gli art. 22a–22g prima del titolo del capitolo 3
Art. 22a Obbligo di autorizzazione
Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate prima di ogni coltivazione necessita di un’autorizzazione alla singola coltivazione.
Art. 22b Condizione per il rilascio di un’autorizzazione
1 L’autorizzazione alla singola coltivazione è rilasciata se il richiedente:
a. dispone di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
b. prova che, nel caso di una coltivazione per scopi medici, esiste un sistema che consente la tracciabilità delle sostanze dispensate e la garanzia della qualità; e
c. presenta un contratto di fornitura scritto con un acquirente titolare di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.
2 Il contratto di fornitura scritto deve riportare indicazioni precise sul genere e sull’estensione della coltivazione nonché prevedere l’obbligo per il mandante di riprendere l’intero raccolto del richiedente.
Art. 22c Domanda
1 La domanda per l’autorizzazione alla singola coltivazione deve contenere le seguenti informazioni:
a. nome e cognome o denominazione del titolare dell’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
b. genere della coltivazione;
c. varietà da coltivare;
d. ubicazione esatta e dimensione dell’area coltivata;
e. resa prevista.
2 La domanda deve essere presentata mediante il sistema messo a disposizione da Swissmedic.
Art. 22d Portata dell’autorizzazione
L’autorizzazione alla singola coltivazione è rilasciata per una sola coltivazione e al massimo per un anno.