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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 2: Autorizzazioni d’esercizio

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 cpv. 1 e 2

1 Chi intende fabbricare, procurarsi, mediare, importare, esportare e dispensare sostanze controllate, eccettuati i coadiuvanti chimici, o farne commercio, necessita di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.

2 Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e 1bis

1 Un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate è rilasciata se la persona o l’impresa richiedente:

1bis Un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è rilasciata se la persona o l’impresa richiedente, oltre a soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1, dimostra di disporre di un sistema che offra una protezione sufficiente contro il furto e che impedisca l’uso delle piante o dei funghi per altri scopi.

Art. 13 cpv. 1bis

1bis Il responsabile della coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate può possedere anche un diploma universitario o di scuola universitaria professionale nei settori delle scienze agrarie, ambientali o forestali.

Art. 14

Abrogato

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva

1 La domanda d’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate deve contenere le seguenti informazioni:

Art. 16 rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2

Effetto delle autorizzazioni d’esercizio

1 L’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate autorizza il relativo titolare a dispensare e mediare sostanze controllate destinate:

2 L’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate autorizza il relativo titolare: