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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»

conformemente all’articolo 4 LStup devono essere notificate a Swissmedic dal destinatario delle sostanze controllate.

Titolo dopo l’articolo 65

Sezione 3: Sistema di informazioni sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

Inserire gli art. 65a–65g prima del titolo del capitolo 7

Art. 65a Rilevamento dei dati sui trattamenti medici con stupefacenti con

effetti del tipo della canapa

1 L’UFSP gestisce un sistema di informazioni elettronico per il rilevamento dei dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) secondo l’articolo 8b LStup.

2 I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa devono registrare i seguenti dati nel sistema di informazioni secondo l’articolo 18f LStup4:

a. dati relativi alla persona trattata:

1. codice del paziente,

2. anno di nascita,

3. sesso,

4. peso,

5. Cantone di domicilio;

b. dati relativi al medico curante:

1. nome e cognome,

2. indirizzo,

3. titolo federale di perfezionamento;

c. dati relativi al trattamento:

1. data della prescrizione,

2. trattamento precedente con medicamenti a base di canapa,

3. indicazione (diagnosi e sintomi),

4. diagnosi secondarie rilevanti per il trattamento,

5. medicamento a base di canapa (denominazione del preparato, forma galenica, dosaggio),

6. terapia concomitante rilevante per i sintomi (denominazione dei preparati, dosaggio),

7. effetti,

8. effetti collaterali della terapia,

9. modifiche dei sintomi in conseguenza della terapia,

4 RS 812.121