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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»

stupefacenti del 19616 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.

Art. 72 cpv. 2

2 In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa per scopi non medici assume nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all’articolo 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 19617 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.

Titolo dopo l’articolo 79

Sezione 4a: Trattamento dei dati

Inserire l’art. 79a e 79b prima del titolo della sezione 5

Art. 79a Trattamento dei dati

1 Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali dei richiedenti e dei titolari di autorizzazioni:

a. dati relativi all’identità;

b. dati relativi a domicilio, sede sociale e ubicazione aziendale;

c. dati relativi alle iscrizioni nel registro di commercio;

d. dati relativi a procedimenti penali;

e. dati relativi a procedimenti di esecuzione;

f. dati relativi alla formazione professionale e alla qualifica.

2 Ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 LStup, l’UFSP può inoltre trattare i seguenti dati personali:

a. dati dei pazienti:

1. relativi all’identità;

2. relativi alla cartella clinica rilevanti ai fini della valutazione dell’applicazione medica limitata di stupefacenti vietati.

b. dati dei medici curanti:

1. relativi all’identità;

2. relativi al perfezionamento.

6 RS 0.812.121

7 RS 0.812.121