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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 22e Obblighi di notifica
1 Il titolare di un’autorizzazione alla singola coltivazione notifica a Swissmedic entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi i seguenti dati:
a. l’inizio della coltivazione;
b. gli eventi che hanno ripercussioni sulla resa prevista;
c. per quanto concerne il raccolto o il raccolto parziale: la data del raccolto, il quantitativo raccolto e il quantitativo rimanente previsto;
d. la consegna all’acquirente, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo nonché il quantitativo consegnato.
2 Qualora non sia stata eseguita alcuna coltivazione, il titolare dell’autorizzazione alla singola coltivazione è tenuto a notificarlo a Swissmedic entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dopo la scadenza della validità dell’autorizzazione alla singola coltivazione.
3 La notifica deve essere trasmessa mediante il sistema di notifica messo a disposizione da Swissmedic.
Art. 22f Trasferibilità
L’autorizzazione alla singola coltivazione non è trasferibile.
Art. 22g Sospensione
La sospensione delle autorizzazioni alle singole coltivazioni è retta dall’articolo 22.
Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d e cpv. 1bis
1 Swissmedic rilascia un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione unicamente ai richiedenti che dispongono di una delle seguenti autorizzazioni:
d. un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic ai sensi dell’articolo 4 LStup e dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza;
1bis L’importazione di sementi e materiale vegetale per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è autorizzata se il richiedente dispone di un’autorizzazione d’esercizio per coltivarli.
Art. 29 Durata di validità dell’autorizzazione d’importazione
L’autorizzazione d’importazione unica è valida al massimo quattro mesi, l’autorizzazione generale d’importazione al massimo sino alla fine dell’anno civile in corso.
Art. 41 cpv. 1bis
1bisI viaggiatori malati provenienti da Stati vincolati da uno degli Accordi di associazione a Schengen possono importare senza autorizzazione d’importazione portandoli con sé i medicamenti contenenti sostanze controllate necessari al massimo per 30