Progetto
Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»
10. interruzione della terapia (data e motivo).
3 Devono registrare i dati immediatamente dopo:
a. la prima prescrizione;
b. il primo e il secondo anno di terapia; e
c. un’eventuale interruzione della terapia.
Art. 65b Responsabilità del sistema
L’UFSP è responsabile del sistema di informazioni.
Art. 65c Diritti di accesso dei medici che trattano persone con medicamenti a
base di canapa
I medici autorizzati all’accesso possono visualizzare, modificare ed eliminare i dati da loro registrati.
Art. 65d Sicurezza dei dati
Le misure tecniche e organizzative di sicurezza dei dati sono rette dall’ordinanza del...5 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
Art. 65e Conservazione dei dati
1 I dati sono conservati nel sistema di informazioni per dieci anni.
2 Alla scadenza del termine di conservazione sono offerti all’Archivio federale per essere archiviati.
Art. 65f Analisi statistiche
1 Annualmente l’UFSP pubblica analisi e quadri statistici, segnatamente in merito agli effetti e agli effetti collaterali dei trattamenti medici con medicamenti a base di canapa.
2 Nel sistema di informazioni, le autorità d’esecuzione cantonali e i medici coinvolti nei trattamenti possono consultare analisi statistiche anonimizzate rilevanti per il loro specifico ambito di compiti.
3 Su richiesta, l’UFSP può mettere a disposizione degli istituti di ricerca analisi o dati anonimizzati per scopi di ricerca.
Art. 66 cpv. 3
3 In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa per scopi medici assume nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all’articolo 28 della Convenzione unica sugli