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Consultazione 2021/23: Revisione anticipata delle ordinanze concernenti il diritto sui medicamenti veterinari · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

ODerr10 o non ha ritenuto necessario fissare concentrazioni massime, e il medicamento è somministrato a un animale della stessa classe zoologica dell’animale per il quale è stato omologato, si applica il termine d’attesa più lungo valido per questa classe, moltiplicato per il fattore 1,5; è fatta salva la lettera a;

c. se, per le sostanze attive di un medicamento, la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime o il medicamento è somministrato ad animali di una classe zoologica per la quale non è stato omologato, per ogni singola derrata alimentare ottenuta dall’animale occorre rispettare almeno i seguenti termini d’attesa:

1. 7 giorni per il latte,

2. 10 giorni per le uova,

3. 28 giorni per tessuti commestibili e

4. 500 giorni divisi per la temperatura media dellʼacqua in °C per i pesci.

Art. 29 cpv. 1

1I documenti di cui agli articoli 10, 19 e 26–28 come pure l’originale e le copie della prescrizione di mangimi medicati e premiscele di medicamenti vanno conservati per cinque anni, ma almeno sino alla conclusione di una procedura in corso.

Art. 38 Modifica degli allegati

All’occorrenza, il DFI adegua allo stato attuale della tecnica e della scienza gli allegati 1 e 2 e, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’allegato 5.

Allegati 1 e 1a

1L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2L’ex allegato 1 diventa allegato 1a.

3L’allegato 1a è modificato come segue:

N. 4 cpv.1

Il detentore di animali da reddito deve conservare i documenti allestiti dal veterinario per almeno cinque anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2022.

10 RS 817.02