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Consultazione 2021/23: Revisione anticipata delle ordinanze concernenti il diritto sui medicamenti veterinari · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato alla modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari (N. I/ 3)
Allegato 1 (art. 8 cpv. 1bis)
Sostanze attive antimicrobiche che non possono essere impiegate per animali o solo in modo limitato
I medicamenti contenenti sostanze attive antimicrobiche come definite nellʼatto di esecuzione18 del xx.xx.xxxx emanato in virtù dellʼarticolo 37 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/619 non possono essere impiegati per gli animali da reddito e sono impiegati per gli animali da compagnia solo in modo limitato.
18 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, versione della GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.
19 Stato attuale: open call for data.