Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/23: Revisione anticipata delle ordinanze concernenti il diritto sui medicamenti veterinari · 10 pagine
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4 Commento alle singole ordinanze
Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27)
Art. 8 cpv. 1bis OMVet
I Cantoni, i veterinari, gli agricoltori e le organizzazioni di produttori hanno espresso dubbi riguardo alla portata delle restrizioni d’uso proposte per alcune sostanze attive antimicrobiche: a seconda della quantità di sostanze attive interessate dalle restrizioni, potrebbe verificarsi un’emergenza terapeutica e quindi un problema di protezione degli animali. Tuttavia, non è possibile valutarlo in questo momento, visto che le sostanze attive interessate non sono ancora note.
In linea di principio, l’idea di limitare gli antibiotici di riserva alla medicina umana è espressamente considerata in linea con StAR ed è quindi accolta con favore (AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ASVC, EFBS, Micarna, Mitte, Proviande, RTA, SMP, swissuniversities, UniBE, UniZH). Tuttavia, tutte le parti sottolineano anche che, a seconda del numero di sostanze attive previste, potrebbe verificarsi una limitazione delle possibilità di trattamento, cosa che a sua volta va a includere aspetti di protezione degli animali. Molti partecipanti alla consultazione fanno esplicitamente riferimento alla sostanza attiva colistina (BE, SMP, Suisseporcs, Micarna, Scienceindustries, Swissuniversities, UniBE, UniZH, VSF).
FR, Gallosuisse, SBV, SMP, SOBV e Suisseporcs non vedono ragioni per trattare diversamente gli animali da compagnia e quelli da reddito. Gallosuisse, USC e SOBV fanno presente che nell’interesse del benessere degli animali deve essere disponibile il maggior numero possibile di possibilità terapeutiche. La modifica proposta limiterebbe fortemente le possibilità terapeutiche, con inutili sofferenze per gli animali. Anche dal punto di vista veterinario, per garantire un trattamento corretto ed efficiente degli animali è necessario mantenere il maggior numero possibile di possibilità terapeutiche. Da più parti (BE, Gallosuisse, Proviande, USC, SOBV, Suisseporcs) si richiede che Confederazione fornisca misure di accompagnamento (ad es. alternative terapeutiche, riconoscimento di omologazioni estere) o termini di attuazione. Swissuniversities chiede che venga creata una categoria «animali da laboratorio» per tenere sufficientemente in considerazione le esigenze della ricerca biomedica, tenendo conto dell’uso in sistemi chiusi come definito nell’ordinanza sull’impiego confinato. Zoo Basel e Zoo Schweiz richiedono invece la categoria «animali da zoo», per i quali va garantito che, in casi eccezionali e in modo restrittivo, si possano continuare a utilizzare gli antibiotici destinati alla medicina umana.
LU è del parere che non andrebbe imposto nessun divieto: l’obbligo, esistente già da tempo, di registrare l’uso di medicamenti veterinari, dà la possibilità di escludere dall’esportazione gli animali (o i prodotti da essi derivati) trattati con determinate sostanze attive.
SVS non vuole che dall’adozione del diritto UE derivino ulteriori restrizioni sulla prescrizione di antibiotici e non è d’accordo sul fatto che, con l’applicazione autonoma, si introduca un divieto di determinati antibiotici per animali da reddito ancor prima che questi gruppi di sostanze siano noti. SVS chiede che, nel caso in cui importanti principi attivi siano interessati da un divieto, vengano condotte trattative separate con l’UE in modo che si possa continuare a utilizzarli in Svizzera oppure che si cerchino alternative per poter continuare a garantire cure adeguate agli animali in Svizzera. Anche AG, AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ASVC obiettano che in Svizzera i veterinari hanno compiuto notevoli sforzi negli ultimi anni per ridurre il consumo di sostanze attive critiche e per ottimizzarne l’uso e che rispondere a questi sforzi con ulteriori divieti non favorisce l’attuazione di StAR.