Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/23: Revisione anticipata delle ordinanze concernenti il diritto sui medicamenti veterinari · 10 pagine

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BE, BL, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ASVC suggeriscono di verificare se non sarebbe meglio inserire il nuovo elenco di sostanze attive vietate/limitate nell’attuale allegato 5 come nuova categoria (se necessario insieme all’attuale allegato 4).

Art. 10 cpv. 4 OMVet

Si propone di inserire il nuovo elenco delle sostanze vietate o limitate nell’attuale allegato 5 (eventualmente insieme all’attuale allegato 4): in questo modo non sarebbe necessaria nessuna rinumerazione e né l’adattamento del rimando nell’articolo 10 capoverso 4 (BE, BL, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ASVC).

Art. 13 cpv. 2 lett. b e c OMVet

Lett. b: BE, SG e SVS sottolineano che non c’è alcuna motivazione scientifica per moltiplicare i termini di attesa di cui al punto b) per un fattore di 1,5. Ciò ridurrebbe infatti le possibilità terapeutiche (SVS). BE e SG temono che le specie di animali da reddito per le quali esistono pochi medicamenti veterinari autorizzati finiranno per non essere più sottoposte a trattamenti, con conseguenze per la protezione degli animali. Micarna chiede il motivo dell’estensione dei termini di attesa (fattore 1,5 e 10 giorni per le uova).

Lett. c: BL, GE, GL GR, JU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VS e ASVC propongono una precisazione per non creare confusione tra i medicamenti «non ammessi per gli animali destinati alla produzione di derrate alimentari» e i medicamenti (o sostanze) ora vietati (perché inclusi nel nuovo elenco dell’allegato 1) e suggeriscono la seguente aggiunta: «...se le sostanze attive di un medicamento sono soggette a concentrazioni massime secondo il diritto alimentare e la loro dispensazione non è quindi vietata ai sensi dell’articolo 8...».

Art. 29 cpv. 1 e allegato 1a numero 4 cpv. 1 OMVet

Gran parte dei Cantoni ritiene che l’adeguamento dei termini di conservazione del registro non sia nell’interesse dell’esecuzione e debba essere attuato solo se inevitabile per via dell’equivalenza con la legislazione UE (AI, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ASVC). Anche Gallosuisse, USC, SMP, SOBV e Suisseporcs chiedono di mantenere gli attuali termini di conservazione, perché il loro prolungamento comporterebbe un notevole onere supplementare per gli agricoltori. Al contrario, andrebbe promossa la semplificazione amministrativa della digitalizzazione del giornale dei trattamenti.

Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1)

Art. 15 cpv. 2 e allegato 4 OAMed

Nei loro pareri, la grande maggioranza dei Cantoni fa riferimento ai commenti sulla modifica dell’OAMed e dichiara che l’eliminazione del riferimento esplicito all’applicazione analoga per i medicamenti veterinari e i medicamenti non pronti per l’uso non implica una modifica del contenuto dell’articolo. Anche Gallosuisse, SBV, SOBV e Suisseporcs riprendono i commenti sulla modifica dell’OAMed e affermano che con il riferimento alle linee guida GDP dell’UE l’ordinanza viene adattata solo formalmente.