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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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claggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali:
a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
Art. 19 cpv. 1
1 La sicurezza dei dati è retta:
a. dall’ordinanza del ...313 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
Art. 25 cpv. 1 primo periodo
1 All’atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull’affidabilità, sull’attualità e sulla completezza dei dati del sistema d’informazione.
Art. 26 cpv. 1 terzo periodo
1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall’articolo 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020314 sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.
313 RS 235.11
314 RS 235.1