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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020291 sulla protezione dei dati.
123. Ordinanza del 22 settembre 1997292 sull’agricoltura biologica
Art. 33 lett. c n. 6
L’UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera secondo gli articoli 28 e 29, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento. In tale occasione verifica in particolare se:
c. l’ente di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e li applica per i seguenti compiti:
6. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020293 sulla protezione dei dati.
124. Ordinanza del 25 maggio 2011294 sulle designazioni «montagna» e «alpe»
Art. 11 cpv. 1 lett. d n. 4
1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per la loro attività ai sensi della presente ordinanza. Per l’autorizzazione gli enti di certificazione devono:
d. disporre di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e applicarli:
4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020295 sulla protezione dei dati.
125. O-SISVet del 6 giugno 2014296
Art. 11 secondo periodo
Abrogato
291 RS 235.1
292 RS 910.18
293 RS 235.1
294 RS 910.19
295 RS 235.1
296 RS 916.408