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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Art. 26 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN o in ALIS, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020297 sulla protezione dei dati.
2 Se una persona intende far valere i suoi diritti, deve presentare domanda scritta all'autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliata o all'USAV. D’intesa con tali autorità , la domanda può essere presentata in forma orale.
126. Ordinanza del 18 novembre 2015298 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 102e Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione EDAV, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020299 sulla protezione dei dati.
2 Se una persona interessata intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'USAV. D’intesa con l’USAV, la domanda può essere presentata in forma orale.
127. Ordinanza del 26 giugno 2013300sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate
Titolo prima dell’art. 9
Sezione 4: Trattamento di dati
Art. 9 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco.
297RS 235.1
298 RS 916.443.10
299 RS 235.1
300 RS 935.011