Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

conformemente all’articolo 56 nLPD, deve tenere e pubblicare un registro delle attività di trattamento degli organi federali.

L’articolo 39 capoverso 1 P-OLPD precisa che il registro dell’IFPDT deve contenere le

indicazioni degli organi federali e dei loro responsabili del trattamento di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 3 nLPD. Inoltre, il registro contiene anche le indicazioni sulle previste attività di trattamento automatizzato degli organi federali conformemente all’articolo 2 capoverso 2 P-OLPD.

Secondo il capoverso 2, il registro dell’IFPDT deve essere pubblicato su Internet. Non sono pubblicate le iscrizioni nel registro delle previste attività di trattamento automatizzato degli organi federali di cui all’articolo 32 P-OLPD, perché al momento della loro notifica queste ultime non possono ancora essere considerate definitive e potrebbero essere ulteriormente modificate.

Art. 44 Codice di condotta

In virtù dell’articolo 22 capoverso 5 nLPD, il titolare privato del trattamento può rinunciare a una valutazione d’impatto se dispone di una certificazione secondo l’articolo 13 per l’impiego previsto o se rispetta un codice di condotta secondo l’articolo 11 che soddisfa determinate condizioni. Quando gli viene sottoposto un codice di condotta, l’IFPDT indica nel suo parere se ritiene che le condizioni per rinunciare a un’analisi d’impatto sulla protezione dei dati personali siano adempiute. Questa disposizione permette di precisare che il titolare del trattamento per rinunciare all’analisi del trattamento deve sottoporre il suo codice di condotta all’IFPDT e quest’ultimo deve poterlo valutare. Non si tratta di un’approvazione ma nel caso in cui un titolare del trattamento si prevalesse dell’eccezione di cui all’articolo 22 capoverso 5 lettere a–c e, contrariamente alla posizione dell’IFPDT, quest’ultimo può ordinargli di eseguire un’analisi in base all’articolo 51 capoverso 3 lettera d nLPD.

Art. 45 Emolumenti

In virtù dell’articolo 59 capoverso 1 nLPD, l’IFPDT è tenuto a riscuotere dai privati emolumenti per il parere in merito a un codice di condotta (lett. a); l’approvazione di clausole tipo di protezione dei dati e di norme interne d’impresa vincolanti (lett. b); l’esame di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (lett. c); provvedimenti cautelari e provvedimenti secondo l’articolo 51 nLPD (lett. d); le consultazioni su questioni inerenti alla protezione dei dati (lett. e).

L’articolo 59 capoverso 2 nLPD incarica il Consiglio federale di determinare l’importo degli emolumenti.

L’articolo 45 capoverso 1 P-OLPD consacra il principio secondo cui l’emolumento va

calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria va da 150 a 350 franchi (cpv. 2 per. 1) e dipende segnatamente dalla complessità dell’affare, dai costi del posto di lavoro e dalla tariffa oraria del personale che esercita la funzione necessaria a fornire la prestazione (cpv. 2 per. 2). Nel capoverso 3, viene dichiarata applicabile per il rimanente l’ordinanza generale dell’8 settembre 200435 sugli emolumenti (OgeEm) che disciplina in particolare la riscossione dei contributi, le eccezioni all’obbligo dell’emolumento e la procedura d’incasso.

35 RS 172.041.1