Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

protezione dei dati, si può rinunciare alla modifica. L’espressione «detentore di una collezione di dati» è sostituita con «titolare del trattamento» conformemente

all’articolo 5 lettera j nLDP;

– per quanto concerne la designazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sul piano legislativo si distingue ora tra l’incaricato e l’istituzione. Con l’abbreviazione «IFPDT» si intende l’istituzione, «l’Incaricato» indica il capo dell’IFPDT. La distinzione tra le due nozioni è ripresa nelle ordinanze settoriali;

– l’espressione «i dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali», conformemente all’articolo 5 lettera c numero 5 nLPD.

Inoltre, nelle ordinanze settoriali devono essere adeguati i rimandi alla nLPD e al P-OLPD. Un adeguamento deve essere effettuato anche quando la LPD è citata nell’ingresso di

un’ordinanza.

Nella nLPD i dati delle persone giuridiche sono fatti salvi dal campo d’applicazione materiale della legge38. La nozione di «dati personali» rimanda quindi ora soltanto ai dati di persone fisiche. Questa novità fa sì che le basi legali che autorizzano gli organi federali a trattare e comunicare dati personali, in futuro non saranno più applicabili ai dati di persone giuridiche. Alla luce del principio della legalità, occorre una base legale anche per il trattamento e la comunicazione statali dei dati di persone giuridiche. In futuro le modalità di trattamento dei dati di queste ultime saranno quindi in parte disciplinate nella LOGA. D’altro lato tutte le disposizioni sulla protezione dei dati previste nelle leggi speciali devono essere verificate per stabilire se, riguardo ai dati delle persone giuridiche, occorre conservarle o modificarle.

L’articolo 71 nLPD contiene pertanto una disposizione transitoria secondo cui, per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali

continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche per cinque anni dall’entrata in vigore della nLPD. Durante questi cinque anni si intende eseguire una verifica e una modifica, coordinate dall’UFG, delle basi legali previste dalle leggi speciali per i dati delle persone giuridiche. Tuttavia, nell’ambito della revisione totale della LPD, per motivi di praticabilità e di certezza del diritto nelle singole leggi sono già state adeguate le basi legali riguardanti i dati delle persone giuridiche. In questi casi le necessarie modifiche devono essere effettuate anche a livello di ordinanza. In proposito il Consiglio federale ha scelto un approccio

moderato. Non sono quindi modificate tutte le ordinanze emanate in base a una legge

settoriale le cui disposizioni sulle persone giuridiche sono state modificate. Si vogliono in particolare evitare conflitti giuridici derivanti da modifiche di ordinanze basate su altre leggi settoriali con disposizioni sui dati di persone giuridiche non (ancora) modificate

nell’allegato 1/II della nLPD. Occorre distinguere tra le ordinanze relative alla LOGA e quelle relative alle altre leggi settoriali. Nella LOGA sono state modificate le disposizioni sul

trattamento di dati nei diversi sistemi di gestione delle pratiche (art. 57h–hterLOGA) e in caso di utilizzazione dell’infrastruttura elettronica (art. 57i–57l LOGA). In modo analogo, a livello di ordinanza occorre modificare le ordinanze che fanno riferimento ai medesimi aspetti della normativa. Inoltre, per i succitati motivi, si rinuncia a modificare le ordinanze fondate su altre leggi settoriali non modificate nell’ambito della revisione totale della LPD. Per le altre leggi settoriali (LTras, legge sulla Banca nazionale) si segue un approccio globale. Per trovare una soluzione coerente per l’intero settore, sono in primo luogo state modificate le ordinanze fondate soltanto sulla legge modificata. Inoltre le disposizioni di un’ordinanza sono state modificate anche se la modifica si impone sotto il profilo del contenuto (p. es. perché si tratta di una precisazione o dell’attuazione di una disposizione modificata di legge). La disposizione transitoria dell’articolo 71 nLPD vale tuttavia anche per le ordinanze non modificate, nella misura in cui prevede che la nozione di «dati personali» continui a fare riferimento ai dati persone fisiche e giuridiche. Nell’allegato del P-OLPD sono già modificate le seguenti

ordinanze:

38 Cfr. i commenti nel messaggio LPD del 15 settembre 2017 (FF 2017 5939, 5968, 6003 seg.)