Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
– Ordinanza del 24 maggio 200639 sulla trasparenza (cfr. n. 6.15)
– Ordinanza del 22 febbraio 201240 sul trattamento di dati personali derivanti
dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione (cfr. n. 6.17)
– Ordinanza del 30 giugno 199341 sull’organizzazione della statistica federale (cfr.
n. 6.52)
– Ordinanza del 30 giugno 199342 sulle rilevazioni statistiche (cfr. n. 6.53)
– Ordinanza del 25 giugno 200343 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (cfr. n. 6.55)
– Ordinanza del 9 giugno 201744 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (cfr.
n. 6.56)
– Ordinanza del 1° novembre 201745 sull’energia (cfr. n. 6.74)
– Ordinanza del 14 marzo 200846 sull’approvvigionamento elettrico (cfr. n. 6.77)
– Ordinanza del 6 settembre 200647 contro il lavoro nero (cfr. n. 6.111)
Infine, anche le disposizioni delle ordinanze settoriali sono armonizzate con le novità della P-OLPD per evitare le contraddizioni all’entrata in vigore della nuova ordinanza. In proposito si può citare come esempio la modifica dell’articolo 3 capoverso 4 P-OLPD secondo cui i verbali dovranno essere conservati per due anni invece che per un anno solo. Inoltre, le disposizioni sulla protezione dei dati nel diritto settoriale sono armonizzate anche con le nuove modalità del diritto d’accesso secondo l’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD secondo cui la domanda d’informazioni può essere presentata in forma scritta od orale.
6.3 Ordinanza del 4 marzo 201148 sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 12 cpv. 1 lett. e, cpv. 2 lett. a n. 2 e allegato 1, n. 2.1 riga 2
L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza non sarà più eletto dal Consiglio federale ma dal Parlamento, conformemente all'articolo 43 capoverso 1 nLPD.
Spetta all'organo eleggente decidere se l'Incaricato continuerà a essere sottoposto a un controllo di sicurezza relativo alle persone. La menzione dell'Incaricato è pertanto stata soppressa nell'articolo 12 capoverso 1 lettera e, nel capoverso 2 lettera a numero 2 e
nell’allegato 1 numero 2.1. Tutte le funzioni in seno all’IFPDT, eccetto quella di capo
dell’IFPDT, sono soggette al controllo di sicurezza relativo alle persone. L’allegato 1
numero 2.1 è stato adeguato di conseguenza.
Art. 21 cpv. 2
Il rimando è adeguato alla nuova numerazione della nLPD.
39RS 152.31
40 RS 172.010.442
41 RS 431.011
42 RS 431.012.1
43RS 431.09
44 RS 431.841
45RS 730.01
46RS 734.71
47 RS 822.411
48 RS 120.4