Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
6.4 Ordinanza del 4 dicembre 200949 sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN
Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 3 e cpv. 4 lett. b
L’espressione «l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol» è sostituita con «il consulente della protezione dei dati di fedpol».
Art. 13 cpv. 1 lett. a
Il rimando è adeguato al P-OLPD. Il rimando all’articolo 20 OLPD è sostituito dagli articoli 1–3 e 5 P-OLPD, perché la normativa sulla sicurezza dei dati nella sezione 1 va considerata come un’unità. Quindi il nuovo rimando riguarda anche il regolamento per il trattamento pure disciplinato nella sezione sulla sicurezza dei dati.
6.5 Ordinanza del 16 agosto 201750 sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione
Art. 13 cpv. 1 lett. a
Il rimando al è adeguato P-OLPD. Il rimando all’articolo 20 OLPD è sostituito dagli articoli 1–3 e 5 P-OLPD perché la normativa sulla sicurezza dei dati nella sezione 1 va considerata come un’unità. Quindi il nuovo rimando riguarda anche il regolamento per il trattamento pure
disciplinato nella sezione sulla sicurezza dei dati.
Art. 17 cpv. 3, 23 cpv. 3, 30 cpv. 3, 67 cpv. 2
Conformemente alla modifica dell'articolo 44 capoverso 1 della legge federale sulle attività informative (n. 2 all. 1/II nLPD), l’espressione «profilo della personalità» è sostituita con «dati personali» compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare
protezione o no.
Art. 38 cpv. 1, 44 cpv. 1, 59 cpv. 1
La presente modifica concerne soltanto i testi italiano e francese. L’espressione «raccolte di dati dei dossier» è sostituita con «dati dei dossier».
6.6 Ordinanza del 24 ottobre 200751 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
Art. 89a
La presente disposizione è oggetto di due modifiche. Da una parte, il rimando alla legge sugli stranieri fa d’ora innanzi riferimento all’articolo 111d cpv. 3 e non più all’intero articolo 111d. Dall’altra, l’articolo 89a è modificato per rispettare la terminologia dell’articolo 16 nLPD e le garanzie adeguate di cui agli articoli 9–12 P-OLPD.
49RS 120.52
50RS 121.2