Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
6.10 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200655
Art. 17 cpv. 1 lett. a
Il rimando è adeguato al P-OLPD.
Art. 19 cpv. 1 e 2
Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. Nella versione tedesca l’espressione «besonders schützenswerte Personendaten» (dati personali degni di particolare protezione) è sostituita con «Personendaten» (dati personali) per armonizzarne il contenuto con le versioni francese e italiana.
La formulazione del capoverso 2 è modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 2 P-OLPD.
Art. 25
Il rimando ha dovuto essere adeguato alle disposizioni della nLPD. La disposizione transitoria non è più aggiornata ed è quindi abrogata.
6.11 Ordinanza del 20 settembre 200256 sui documenti d'identità
Art. 40 cpv. 2
La durata di conservazione dei verbali è ora fissata a due anni conformemente alla regola dell’articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Secondo tale disposizione i verbali devono essere
conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Per unificare le regole nel diritto settoriale, viene eliminata la norma secondo cui i verbali sono conservati in forma adeguata alle esigenze della revisione.
Art. 42 cpv. 1 e 3
La formulazione del capoverso 1 è modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD. Nel capoverso 3 il rimando è adeguato alla nLPD.
Art. 43
Il rimando è adeguato alla nLPD.
6.12 Ordinanza del 14 novembre 201257 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Art. 30 cpv. 1, 3 e 5
La formulazione del capoverso 1 è modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD. I rimandi nei capoversi 3 e 5 sono adeguati alla nLPD.
55 RS 142.513
56 RS143.11
57 RS 143.5