Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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In via di principio, il trustee esercita le sue attività in modo pienamente indipendente e non è legato alle istruzioni del disponente. L’atto di trust può tuttavia conferire al disponente un certo controllo ed eventualmente prevedere che determinati atti del trustee siano sottoposti al consenso del disponente (n. 2). L’atto non approvato non è nullo ma se non è ratificato, il trustee può essere chiamato a risponderne secondo l’articolo 529k AP-CO.
Il disponente può riservarsi il diritto di chiedere al trustee i conti del trust e ordinarne la revisione (n. 3). L’atto di trust può inoltre autorizzare il disponente a sostituire un trustee o a designarne il successore (n. 4). Infine può autorizzare il disponente a designare uno o più guardiani ai sensi dell’articolo 529f AP-CO, a sostituirli o a designare i loro successori. L’elenco di questo articolo non è esaustivo. L’avamprogetto contiene altre disposizioni che permettono di conferire determinate facoltà al disponente. Ciò vale segnatamente per l’articolo 529i capoverso 1 AP-CO, che permette al disponente di chiedere al trustee di rendergli conto della sua gestione, per l’articolo 529k capoverso 2 AP-CO, che permette al disponente di chiedere la riparazione del danno causato ai beni in trust, e per l’articolo 529t AP-CO che attribuisce al disponente la facoltà di modificare le disposizioni dell’atto di trust.
Il disponente esercita di persona le facoltà che gli sono conferite dall’atto di trust o dalla legge (cpv. 2). Ciò significa che queste facoltà non possono essere delegate né cedute a terzi. Soltanto il disponente è abilitato a esercitarle. Come per i diritti strettamente personali (art. 19c CC), queste facoltà non passano agli eredi e non possono essere oggetto di rappresentanza. L’atto di trust può tuttavia prevedere che le facoltà previste dalla presente disposizione siano affidate a uno o più guardiani (art. 529f cpv. 1 AP-CO). Per compensare l’assenza di rappresentanza, la designazione di un guardiano può segnatamente garantire il rispetto della volontà del disponente nell’eventualità che quest’ultimo divenga incapace di discernimento e non possa quindi esercitare le sue facoltà.
Art. 529f Facoltà del guardiano
Il disponente può affidare a un guardiano il compito di controllare le attività del trustee assicurandosi così che il trustee rispetti gli obblighi stabiliti dalla legge e dall’atto di trust. A tal fine, il capoverso 1 prevede che le disposizioni dell’atto di trust possano conferire a uno o più guardiani in tutto o in parte le facoltà del disponente di cui all’articolo 529e AP-CO. Il guardiano può così essere autorizzato a revocare o a sciogliere il trust. Non essendo trasmissibile la facoltà di revoca del disponente prende fine alla morte del guardiano. Per evitare che una revoca avvenga dopo il decesso, il progetto di legge prevede che la facoltà di revoca del guardiano possa essere esercitata soltanto durante la vita del disponente. Alla morte di quest’ultimo, il trust diviene irrevocabile e non può prendere fine a meno che sia sciolto conformemente alle regole dell’articolo 529u AP-CO. Il fatto che il trust non possa più essere revocato dopo la morte del costituente permette di fissare la situazione sul piano fiscale (cfr. n. 1.1.4.4). Al guardiano può anche essere conferita la facoltà di acconsentire a determinati atti del trustee, di chiedere a quest’ultimo di rendere conto della sua amministrazione o di ordinarne la revisione, di sostituirlo o di designare il suo successore. Il guardiano può anche essere autorizzato a designare un altro guardiano, a sostituirlo o a designarne il successore.