Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Il capoverso 2 prevede due forme diverse di atto di trust: la dichiarazione scritta e la disposizione a causa di morte del disponente (cpv. 3). Ciascuna di queste due forme richiede una manifestazione espressa di volontà, con la conseguenza che sono autorizzati soltanto i trust espressi («express trusts») e sono esclusi gli altri tipi di trust («implied trusts», «resulting trusts», «constructive trusts»; cfr. n. 1.1.2).

La prima forma di costituzione del trust è quella di una dichiarazione scritta resa in vita dal disponente. La costituzione mediante dichiarazione è possibile sia quando un terzo è designato come trustee sia quando il disponente diviene lui stesso trustee; il seguito della procedura è però diverso nelle due situazioni (cfr. art. 529b cpv. 3 AP-CO). La seconda forma di costituzione del trust è quella della disposizione a causa di morte. L’avamprogetto prevede qui una regola analoga a quella del diritto delle fondazioni che autorizza la costituzione di una fondazione a causa di morte («fondazione successoria» o «Erbstiftung», art. 81 cpv. 1 e 493 CC). Le regole applicabili a questo tipo di fondazione si applicano per analogia al trust successorio. Il trust costituito a causa di morte deve prendere la forma di un testamento (art. 498 segg. CC) o di un patto successorio (art. 512 CC). La destinazione dei beni al trust deve essere ordinata nel quadro della successione del disponente. Il trust costituito da un successore del disponente con il patrimonio trasmesso o quello costituito da un disponente senza attribuirgli beni della sua successione non sono trust successori171. La volontà di creare un trust e quella di destinare determinati beni a tale trust possono essere espresse con un unico atto a causa di morte o con due atti distinti.

La destinazione di beni al trust successorio può essere effettuata direttamente dal disponente mediante l’istituzione di erede del trustee o con l’attribuzione di un legato172. Il trust è validamente costituito soltanto con l’acquisizione della proprietà dei beni o della titolarità dei diritti da parte del trustee. Il trasferimento al trustee della proprietà dei beni destinati al trust segue le regole del diritto successorio e dipende dal modo di disporre.

Art. 529b Costituzione ed efficacia giuridica

Secondo il capoverso 1, l’atto di trust manifesta la volontà del disponente di destinare beni al trust. Deve inoltre contenere le disposizioni relative alla designazione del trustee (fatta salva l’eccezione di cui al cpv. 2 in caso di trust successori), alla designazione dei beneficiari (cfr. art. 529c AP-CO) e all’amministrazione del trust (cfr. art. 529g cpv. 1 AP-CO). Come l’atto di fondazione, l’atto di trust è una manifestazione di volontà unilaterale del disponente, non soggetta a ricevimento. Questo carattere unilaterale non si oppone alla costituzione di un trust con atto giuridico bilaterale (contratto o contratto successorio)173 né alla costituzione da parte di più disponenti (cfr. art. 529a AP-CO). Il carattere unilaterale della costituzione del trust si differenzia dal consenso scritto del trustee, richiesto in determinati casi per costituire validamente il trust e trasferire i beni (cfr. il commento del cpv. 5). Le disposizioni enunciate al capoverso 1 primo periodo sono assolutamente essenziali e la loro assenza impedisce la perfezione dell’atto di trust. Se sono rispettate le esigenze formali (art. 529a cpv. 2 e 529b cpv. 3 AP-CO)

171 BADDELEY, CR-CC II, Art. 493 n. 17.

172 BADDELEY, CR-CC II, Art. 493 n. 27.

173 VEZ, CR-CC I, art. 81 n.°11 e rif. cit.