Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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anche l’avamprogetto vi rinuncia. L’inventario allestito dal trustee al momento della costituzione dovrebbe tuttavia permettere di provare che i beni sono stati destinati al trust (cfr. art. 529h cpv. 2 n. 2 AP-CO). Il trasferimento dei beni e l’inventario allestito dal trustee garantiscono l’identificazione dei beni che il disponente ha destinato al trust, il che limita in modo adeguato la possibilità di abusi.

Per costituire un trust si devono designare le persone coinvolte e i beni destinati, quindi esso non può servire per dissimulare persone o beni (cfr. anche n. 3 più sopra). La costituzione di un trust non deve nemmeno permettere al disponente di spogliarsi dei suoi beni a detrimento dei creditori, del congiunto o partner registrato o degli eredi. Le disposizioni legali che permettono a questi soggetti di far valere i loro diritti sono dunque espressamente fatte salve (cpv. 6). Si tratta in particolare delle regole della legge sulla esecuzione e sul fallimento in materia di revocazione (art. 285 segg. LEF), di quelle sull’obbligo d’informazione dei coniugi e della reintegrazione negli acquisti (art. 170 e 208 CC), nonché di quelle sulle porzioni legittime, la riduzione, le informazioni, i rapporti e le collazioni del diritto successorio nel Codice civile (art. 470 segg., 522 segg., 581 cpv. 2, 607 cpv. 3, 610 cpv. 2 e 626 segg. CC).

Art. 529c Designazione dei beneficiari o delle categorie di beneficiari

La costituzione di un trust senza beneficiari non è autorizzata (principio del divieto del «purpose trust», cfr. commento all’art. 529a AP-CO). Secondo la regola fissata nell’articolo 529b capoverso 1 AP-CO, il o i beneficiari devono essere designati nell’atto di trust. La designazione di beneficiari da parte del disponente è un elemento oggettivamente essenziale dell’atto di trust e l’assenza di disposizioni al riguardo rende nullo tale atto. La nozione di beneficiario è limitata alle persone fisiche o giuridiche. Può trattarsi di nascituri (nasciturus). Un animale non può essere designato come beneficiario. Se l’atto di trust gli riconosce questa facoltà, il disponente, il trustee o un guardiano può essere autorizzato ad aggiungere nuovi beneficiari o a eliminarne (art. 529t cpv. 1 AP-CO).

Nel momento della distribuzione di una prestazione i beneficiari del trust devono essere sufficientemente determinati o determinabili. Conformemente al capoverso 1, i beneficiari possono essere designati per nome nell’atto di trust o mediante un criterio d’identificazione. Si può trattare di un vincolo speciale con il disponente o con un terzo; il caso tipico è quello di un legame familiare. La qualità di beneficiario può anche risultare da un rapporto contrattuale, ad esempio quando il trust si iscrive in una relazione d’affari. Il legame con un terzo permette di designare i beneficiari che non hanno relazioni dirette con il disponente. Può trattarsi della famiglia di una persona vicina al disponente ma anche di membri di un’associazione, di persone che frequentano un’organizzazione o anche degli impiegati di un ente. L’atto di trust può prevedere altri criteri d’identificazione, sempre che permettano di identificare l’insieme dei beneficiari nel momento della distribuzione di una prestazione. Nel caso di un trust discrezionale, il trustee non è obbligato a stilare un elenco esaustivo dei beneficiari. Deve soltanto poter verificare se una persona che chiede una distribuzione soddisfa i criteri stabiliti nelle disposizioni dell’atto di trust.

Secondo il capoverso 2, il trustee può essere designato come beneficiario, ma non può essere l’unico beneficiario, altrimenti il trust è nullo. Questa regola permette inoltre di