Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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Art. 529i Obbligo di rendere conto e diritto d’informazione dei beneficiari
Il capoverso 1 impone al trustee un obbligo di rendere conto della sua gestione analogo a quello del mandatario (cfr. art. 400 CO). Tale obbligo sussiste in particolare nei confronti dei beneficiari che possono, ad esempio, chiedere di consultare la contabilità del trust. Le informazioni che ricevono devono permettere loro sia di far valere i loro diritti sia di esercitare un controllo sulle attività del trustee. Il trustee deve rendere conto della sua gestione anche ad eventuali altri trustee e guardiani ed eventualmente pure al disponente se quest’ultimo lo ha previsto nell’atto di trust.
In via di principio, i beneficiari hanno diritto di essere informati in merito ai loro diritti e aspettative risultanti dall’atto di trust (n. 2). L’avamprogetto non contiene clausole che impongono espressamente al trustee di cercare attivamente i beneficiari per fornire loro un’informazione spontanea. In via di principio, il trustee è tenuto a fornire soltanto le informazioni che gli sono specificatamente richieste. Si può tuttavia dedurre dal suo obbligo generale di diligenza e lealtà nonché dal suo obbligo di imparzialità (art. 529h cpv. 1 e 3 n. 3 AP-CO) che il trustee è tenuto ad adottare le misure che si possono ragionevolmente attendere da lui per contattare i beneficiari designati nell’atto di trust.
Il diritto d’informazione dei beneficiari può essere limitato nell’atto di ma non può essere totalmente escluso. In tutti i casi devono essere fornite le informazioni necessarie all’esercizio dei diritti del beneficiario. Il capoverso 3 precisa le condizioni alle quali il trustee può rifiutare di fornire le informazioni a un beneficiario. Anzitutto l’atto di trust può prevedere motivi gravi che autorizzano il trustee a rifiutare le informazioni; è ad esempio considerata un motivo grave la giovane età. Le disposizioni dell’atto di trust possono anche prevedere che un beneficiario sarà informato dell’esistenza del trust e dei diritti che gli conferisce soltanto al raggiungimento di un’età precisa. In secondo luogo le informazioni possono essere rifiutate anche quando compromettono gli interessi legittimi di altri beneficiari. Un trustee potrebbe così opporsi, per motivi di riservatezza, alla divulgazione di informazioni dettagliate sulle prestazioni versate ad altri beneficiari.
Il trustee può quindi adire il giudice in caso di dubbio sulle informazioni da comunicare al beneficiario (art. 529v AP-CO). In caso di rifiuto del trustee, il beneficiario può chiedere al giudice di decidere sulla domanda di informazioni nel quadro di una procedura sommaria (cfr art. 250 lett. b n. 12 AP-CPC).
Art. 529j Obbligo di identificazione e documentazione
La presente disposizione impone al trustee estesi obblighi di identificazione e documentazione e garantisce che le autorità competenti possano accedere alle informazioni sugli aventi economicamente diritto del trust. La disposizione mira a impedire che un trust sia utilizzato in modo abusivo per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o la sottrazione fiscale, inoltre intende soddisfare gli standard internazionali in materia di trasparenza stabiliti dal GAFI e dal Global Forum (cfr. n. 3.3). In caso di evoluzione degli standard internazionali, la presente proposta dovrà essere adeguata al fine di soddisfare le nuove prescrizioni internazionali in materia di trasparenza (cfr. n. 3.3 e 3.4). Nel contempo per i trustee assoggettati alla legislazione sui mercati finanziari continuano a valere immutate le disposizioni della LRC (art. 4 segg).