Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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loro decisioni all’unanimità, salvo disposizione contraria nell’atto di trust (n. 2). I trustee sono solidalmente tenuti a rispettare le obbligazioni che risultano dalle disposizioni dell’atto di trust e dalla legge (n. 3). Si tratta di un caso di solidarietà passiva retto dagli articoli 143–149 CO. Le regole sulla proprietà comune e sulla solidarietà sono imperative e l’atto di trust non può derogarvi. Diverso è il caso delle clausole sul modo di decisione.

Art. 529h Obblighi di diligenza e lealtà

Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di diligenza e lealtà del trustee nei confronti del o dei beneficiari del trust. La disposizione non riguarda il disponente. Il progetto sancisce un obbligo di diligenza e lealtà del trustee analogo a quello previsto dal diritto contrattuale per il mandatario (art. 398 CO).

Il capoverso 2 elenca gli obblighi imperativi del trustee nei confronti dei beneficiari che concretizzano l’obbligo generale di diligenza e lealtà sancito nel capoverso 1:

– il trustee è tenuto ad agire conformemente all’atto di trust e alla legge con la diligenza che ci si può ragionevolmente attendere (n. 1). Il grado di diligenza atteso dal trustee è tuttavia in una certa misura oggettivato, come nel caso degli amministratori di società174. Tale grado di diligenza dipende quindi dalle qualità personali del trustee o dalle qualifiche che ci si aspetta da una persona che esercita la sua professione. È quindi più elevato per i trustee professionali che per i trustee non professionali. Vanno inoltre applicati eventuali obblighi professionali che risultano per i trustee professionali da altre prescrizioni in particolare da quelle in materia di mercati finanziari. L’obbligo di riservatezza del trustee nei confronti degli altri beneficiari del trust e di terzi non è espressamente previsto nel progetto di legge, ma può essere dedotto dall’obbligo generale di diligenza e lealtà del trustee;

– al momento della costituzione del trust, il trustee deve allestire un inventario degli attivi e dei passivi dei beni in trust (n. 2). L’inventario permette di documentare l’attribuzione dei beni al trust. Gli attivi e i passivi menzionati nell’inventario sono considerati come separati dal patrimonio personale del trustee e come parte dei beni in trust. L’inventario non ha effetto costitutivo. Quindi, il fatto che un bene non figuri nell’inventario non esclude che sia stato validamente destinato al trust nel momento della costituzione. Analogamente, la menzione di un bene nell’inventario non permette di sanare un’eventuale violazione delle regole relative alla costituzione del trust (art. 529b AP-CO) o al trapasso della proprietà;

per la durata del trust, il trustee deve tenere una contabilità delle entrate e delle uscite nonché del patrimonio in trust. La contabilità del trust deve essere tenuta conformemente alle regole applicabili agli enti di cui all’articolo 957 capoverso 2 CO, ossia imprese individuali, società di persone, associazioni e fondazioni di scarsa importanza economica. Si tratta di una contabilità semplificata che deve permettere di stabilire in ogni momento lo stato dei beni in trust e di

174 PETER/CAVADINI, CR-CO II, ad art. 717 n. 8.