Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

infine, le reazioni alle modifiche del diritto fiscale (cap. 6), presentate prima in modo generale e poi più nel dettaglio, nonché ulteriori osservazioni generali e proposte dei partecipanti (cap. 7).

1.2 Oggetto della procedura di consultazione (avamprogetto)

In risposta alla mozione 18.3383 Introduzione del trust nell’ordinamento giuridico svizzero, l’avamprogetto intende introdurre l’istituto giuridico del trust nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), apportando le necessarie modifiche ad altri testi legislativi (Codice civile [CC; RS 210], Codice di procedura civile [CPC; RS 272], Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1], Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291], Codice penale [CP; RS 311.0]) e a livello di trattamento fiscale.

L’avamprogetto prevede di introdurre il nuovo istituto giuridico del trust nel CO. Lo strumento proposto presenta le caratteristiche essenziali di un trust di diritto anglosassone e corrisponde alla definizione della Convenzione dell’Aia (RS 0.221.371)1. Si fonda su regole e principi già noti nel diritto svizzero e non è semplicemente ricalcato sul modello del diritto straniero. Inoltre, rispetta le restrizioni del diritto di disporre previste dal vigente diritto matrimoniale e successorio, oltreché essere sufficientemente flessibile da permettere l’impiego del trust per diversi fini e in vari contesti. L’avamprogetto impone ai trustee un obbligo di identificazione degli aventi economicamente diritto, al fine di garantire il completo rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e del Forum globale (forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali).

Dal punto di vista fiscale, si intendono disciplinare esplicitamente i rapporti di trust all’interno della pertinente legislazione; in tale contesto, si mantiene per i trust l’applicazione dei principi d’imposizione vigenti, mentre gli irrevocable discretionary trust continuano a essere trattati come fondazioni. Per i trust già esistenti, è previsto il cosiddetto «grandfathering».

2 Elenco dei partecipanti

Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno risposto alla consultazione figura in allegato.

3 Pareri sull’avamprogetto

3.1 Apprezzamento generale

Non tutti i pareri sono chiaramente favorevoli o contrari all’avamprogetto. In molti casi vengono formulate osservazioni o proposte di modifica relativamente a diversi punti dell’avamprogetto, che saranno trattate nel capitolo seguente in corrispondenza delle rispettive disposizioni.

La maggioranza dei partecipanti che hanno formulato un parere è favorevole all’introduzione del trust in Svizzera come risposta all’esigenza di un nuovo strumento di pianificazione patrimoniale e per incrementare la competitività della piazza finanziaria svizzera. Si tratta di un parere condiviso dalla maggioranza assoluta dei partiti2 (3 su 4) e delle organizzazioni3 (27 su

30) che si sono espressi su questo punto, ma solo da una minoranza dei Cantoni che hanno

1 Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, conclusa all’Aia il 1° lug. 1985. Secondo l’art. 2 cpv. 1, «[…] per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato».

2 Alleanza del Centro, PLR, UDC

3 ABG, ABPS, ANB, ASCFI, ASG, Burckhardt, Cone Marshall, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, Findling Grey, Forum PMI, FSN, FTAF, Lanter, Niederer Kraft Frey, OREF, SATC, STEP-Ge, STEP-Ls, STEP Swiss and Liechtenstein, UNIL, USAM, veb.ch, Verein STEP, ZHK