Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
status quo, stralciando o modificando in modo sostanziale la parte relativa al diritto fiscale. Secondo tali partecipanti, questo garantirebbe l’attrattiva e la competitività del trust svizzero.
3.2 Valutazione dell’introduzione del trust nel diritto civile
3.2.1 Pareri favorevoli in via di principio
Una maggioranza relativa dei partecipanti (8 Cantoni19, 2 partiti20 e 28 organizzazioni21) è in via di principio favorevole all’introduzione del trust nel diritto svizzero e concorda in tutto o in parte con le disposizioni proposte nella parte dell’avamprogetto relativa al diritto civile. In tale contesto, occorre notare che 7 organizzazioni22, pur esprimendo parere favorevole, subordinano esplicitamente il proprio sostegno all’avamprogetto al mantenimento dello status quo fiscale.
L’argomento addotto più di frequente dai sostenitori del trust svizzero è che una sua introduzione permetterebbe di soddisfare la richiesta di un nuovo strumento giuridico per la detenzione e il trasferimento del patrimonio e creerebbe nuove opportunità per i servizi dell’industria del trust, rafforzando la piazza finanziaria svizzera23.
Diversi partecipanti24 ricordano che il trust è già una realtà in Svizzera e che ha quindi senso regolamentarlo nel diritto nazionale. Alcuni25 sottolineano inoltre che l’introduzione del trust è in linea con la tendenza che si profila a livello internazionale e che la ritengono auspicabile per la competitività della piazza economica svizzera. Numerosi partecipanti26 plaudono al fatto che, con l’introduzione del trust, si disporrebbe di uno strumento regolamentato dal diritto nazionale e destinato alle persone residenti in Svizzera, che non dovrebbero così ricorrere a istituti giuridici stranieri. Altri27 sono del parere che uno strumento del genere sia di più facile accesso e comprensione, offra maggiore certezza del diritto e consenta una certa indipendenza da disposizioni e giudici stranieri. Anche la possibilità di risolvere le controversie dinanzi ai giudici svizzeri è considerata un fattore di certezza del diritto e trasparenza28.
Diversi partecipanti29 plaudono alla qualità del disciplinamento proposto e, in particolare, mettono in luce il fatto che il progetto non è semplicemente ricalcato sul modello del diritto straniero, ma si basa su principi già noti nel diritto svizzero. Altri30 ritengono che rappresenti una soluzione valida ed equilibrata tra le caratteristiche intrinseche di un trust e quanto prescritto dal sistema giuridico svizzero. Un partecipante31 sottolinea inoltre che il trust proposto nell’avamprogetto corrisponde al trust di diritto anglosassone, di comprovata efficacia. Alcuni partecipanti32 ritengono che le disposizioni di diritto civile richiedano solo poche
19 AG, AI, BE, GE, SO, TG, TI, ZG
20 Alleanza del Centro, PLR
21 ANB, ASCFI, Bär & Karrer, Cone Marshall, CSRF, CUEFS, economiesuisse, Findling Grey, Forum PMI, FSN, FTAF, Lanter, Niederer Kraft Frey, SATC, SGC, STEP-Ge, STEP-Ls, STEP Swiss and Liechtenstein, SUPSI, SwissFoundations, Travail.Suisse, UNIGE, UZH, veb.ch, Verein STEP, Walder Wyss, ZHK, ZNK
22 ABPS, ASG, SATC, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, Verein STEP, Walder Wyss
23 AG, BE, Alleanza del Centro, ANB, ASCFI, Cone Marshall, economiesuisse, Forum PMI, FSN, Lanter, Niederer Kraft Frey, ZHK
24 SO, ZG, PLR, Travail.Suisse
25 ANB, economiesuisse, FSN, ZHK
26 AI, GE, PLR, ANB, FSN, ZHK
27 GE, ZG, PLR, economiesuisse, Travail.Suisse
28 GE
29 AI, Bär & Karrer
30 SATC, STEP-Ge, STEP-Ls, STEP Swiss and Liechtenstein, Verein STEP
31 SO
32 economiesuisse, Walder Wyss