Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
modifiche. Altri33 apprezzano inoltre la flessibilità del disciplinamento, che consente di utilizzare il trust svizzero per situazioni e scopi diversi. Infine, sono accolte con favore anche le restrizioni previste, in particolare il divieto di purpose trust34, e il disciplinamento proposto in materia di lotta gli abusi è considerato sufficiente.
3.2.2 Pareri contrari in via di principio
Una minoranza di 13 Cantoni35, 2 partiti36 e 11 organizzazioni37 respinge l’avamprogetto nel suo complesso, per ragioni che possono essere riassunte in tre categorie: l’effetto deterrente del disciplinamento in materia di diritto fiscale, la mancanza della necessità di un trust svizzero e il rischio di un utilizzo improprio del trust.
4 organizzazioni38 respingono l’avamprogetto nel suo complesso, e quindi cumulativamente le disposizioni di diritto fiscale e quelle di diritto civile, sostenendo che il disciplinamento proposto in materia di diritto fiscale mini l’attrattiva del progetto, senza con questo mettere esplicitamente in dubbio i vantaggi di un trust svizzero o criticare il disciplinamento proposto in materia di diritto civile.
Diversi partecipanti nutrono dubbi di fondo rispetto all’introduzione del trust come nuovo istituto giuridico di diritto civile. 11 Cantoni39 e un’organizzazione40 sottolineano che, secondo le autorità fiscali, il trust è utilizzato quasi esclusivamente da privati facoltosi con un legame con i Paesi di common law. Questi partecipanti temono che il trust svizzero possa portare alla stessa constatazione ed entrare quindi in competizione con i trust stranieri, finendo per offrire solo vantaggi parziali ed essere poco utilizzato dagli operatori del settore. Dal momento che i trust potrebbero essere impiegati per fini legati al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale, tali partecipanti sono del parere che la proposta rappresenti un rischio per la reputazione e la piazza finanziaria della Svizzera. Ponderati i vantaggi e gli svantaggi del trust svizzero, i detrattori dell’avamprogetto giungono alla conclusione che tale istituto rischierebbe di minare gli interessi della Svizzera. Per questo motivo, respingono la proposta in via di principio.
Un’organizzazione41 sostiene apertamente lo status quo, con il trust anglosassone che è diventato un istituto riconosciuto dal diritto svizzero in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aia. Alla luce di ciò, ritiene che non sia necessario introdurre il trust nel diritto nazionale. Un’altra organizzazione42 sottolinea che la prassi svizzera ha sempre fatto ricorso a istituti stranieri senza grossi problemi e contesta quindi la necessità del disciplinamento proposto. Ritiene inoltre che il trust svizzero potrebbe risultare poco attrattivo per gli operatori del settore a causa delle incertezze iniziali legate al nuovo strumento. Un partito43 e un’organizzazione44 ritengono che l’attuale diritto svizzero delle fondazioni fornisca un quadro soddisfacente per la pianificazione patrimoniale. 2 Cantoni45, invece, riconoscono la necessità di un nuovo
33 TI, Alleanza del Centro, USAM
34 SATC, STEP-Ge, STEP-Ls, STEP Swiss and Liechtenstein, UNIGE, Verein STEP
35 BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, UR, VD
36 PS, UDC
37 ABG, Alliancesud, ASB, Burckhardt, CDF, CP, FER, FSA, Public Eye, RAIFFEISEN, USS
38 ABG, ASB, Burckardt, FER
39 BS, FR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, UR, VD
40 CDF
41 CP
42 FSA
43 PS
44 USS
45 GR, NE