Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

Allo stesso modo, 2 Cantoni77 e 7 organizzazioni78 ritengono che una modifica della fondazione (un istituto giuridico svizzero già esistente, noto e largamente accettato) risponderebbe all’esigenza di uno strumento di pianificazione successoria e sarebbe più facile da attuare rispetto all’introduzione del trust. Un’organizzazione79 è del parere che un trust svizzero determinerebbe la soppressione de facto dell’istituto svizzero della fondazione di famiglia e che la sua introduzione dovrebbe quindi essere accompagnata da una revisione del diritto delle fondazioni.

Secondo i fautori80 della fondazione di mantenimento, basterebbe una semplice modifica dell’articolo 335 CC: il fulcro della revisione dovrebbe essere l’abrogazione dell’articolo 335 capoverso 2 CC, accompagnata da un’attenuazione delle condizioni dell’articolo 335 capoverso 1 CC relative alla cerchia dei beneficiari e agli scopi consentiti.

La proposta di modifica delle disposizioni relative alle fondazioni di famiglia trova ampio consenso tra i partecipanti, per quanto non si possa parlare di un vero e proprio plebiscito: la maggior parte di loro non la menziona all’interno del proprio parere; altri la respingono esplicitamente. Un’organizzazione81, per esempio, afferma che, a causa della rigidità del diritto delle fondazioni, le fondazioni svizzere non hanno assolutamente lo stesso potenziale dei trust di attrarre e vincolare importanti patrimoni internazionali. L’organizzazione ricorda che, in passato, le autorità di regolazione e di vigilanza sulle fondazioni avevano già sottolineato a più riprese che una moltiplicazione di piccole fondazioni in Svizzera («Zer-Stiftung») non fosse né auspicabile né economicamente sensata. Un partito82 e un’organizzazione83, entrambi contrari all’introduzione del trust a causa del rischio di abusi, ritengono che il diritto delle fondazioni vigente sia soddisfacente e si oppongono alla liberalizzazione.

3.4.2 Valutazione del rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altri abusi

La maggioranza dei partecipanti reputa soddisfacente tanto il disciplinamento attuale applicabile ai trust esistenti quanto quello promosso con l’avamprogetto nell’ottica di un futuro trust svizzero (obbligo per i trustee di identificazione degli aventi economicamente diritto). Un Cantone84 e un’organizzazione85 sono espressamente favorevoli all’applicazione di standard internazionali per combattere il riciclaggio di denaro e scongiurare comportamenti dubbi. 2 altre organizzazioni86 ritengono che le prescrizioni vigenti in materia di riciclaggio di denaro riducano i rischi in misura sufficiente. Diversi detrattori del progetto sottolineano invece i rischi di abusi insiti nel trust e il rischio che ne consegue per la Svizzera in termini di reputazione. Tuttavia, solo per un partito87, un Cantone88 e 4 organizzazioni89 questi rischi rappresentano la ragione principale del parere contrario al progetto. Secondo questi partecipanti, il diritto svizzero presenta già delle lacune in materia di lotta al riciclaggio di

77 GR, NE

78 ANB, Bär & Karrer, FSA, FSN, SwissFoundations, UNIL, UZH

79 Bär & Karrer

80 ANB, Bär & Karrer, FSN, SGC, SwissFoundations, UNIL

81 Findling Grey

82 PS

83 USS

84 GE

85 EXPERTsuisse

86 ABPS, ASG

87 PS

88 NE

89 Alliancesud, CUEFS, Public Eye, USS