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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
2Su ogni estratto per autorità stampato figurano inoltre le seguenti indicazioni non menzionate negli allegati 1‒4:
a. designazione dell’estratto;
b. autorità per conto della quale è stato allestito l’estratto;
c. scopo per cui è stato rilasciato l’estratto;
d. utente che ha allestito l’estratto, con cognome e nome;
e. data e ora del rilascio;
f. numeri di pagina dell’estratto.
3Sugli estratti per privati e sugli estratti specifici per privati stampati figurano le seguenti indicazioni non menzionate negli allegati 1‒4:
a. designazione dell’estratto;
b. cognome, nome e indirizzo della persona a cui deve essere consegnato l’estratto;
c. data e ora in cui è stato stampato l’estratto;
d. numero dell’estratto;
e. nota relativa al computo dei termini per la rimozione di una sentenza originaria dagli estratti; questa nota non è presente se sull’estratto non compaiono dati penali;
f. l’estratto specifico per privati contiene le seguenti indicazioni riprese dalla conferma secondo l’articolo 55 capoverso 4 LCaGi:
1. designazione del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione,
2. cognome e nome del collaboratore responsabile,
3. dati di contatto.
Art. 46 Peculiarità degli estratti stampati che non contengono dati penali
(art. 35 cpv. 2 LCaGi)
1Se la persona cercata non figura in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, l’estratto stampato contiene le seguenti indicazioni riguardanti i possibili dati penali:
a. negli estratti per autorità e nell’estratto per privati, l’indicazione che la persona cercata non figura nel casellario giudiziale;
b. nell’estratto specifico per privati, l’indicazione che non è iscritta nel casellario giudiziale alcuna interdizione di esercitare una professione o un’attività, alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili né alcuna interdizione di esercitare un’attività nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti;
c. nell’estratto per privati e nell’estratto specifico per privati, un riferimento alla possibilità di convalida secondo l’articolo 49.