Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
qualsiasi estratto (cfr. art. 22 cpv. 2 LCaGi). Tuttavia, a tal fine occorre dapprima tradurre il modulo;
− nondimeno, per consentire a un’autorità di decidere più rapidamente se vale la pena di tradurre i reati elencati nel modulo di comunicazione, VOSTRA indica comunque approssimativamente a quali tipi di reato si riferisce la sentenza straniera. Questa informazione complementari è designata in VOSTRA come «categoria di riferimento» (art. 19 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). L’ordinanza definisce anche l’uso previsto per questa informazione (art. 19 cpv. 3 P-OCaGi).
La categoria di riferimento è definita sulla base di classificazioni già esistenti (art. 19 cpv. 4 P-OCaGi): per i reati che in Svizzera rientrano nel campo del diritto penale fondamentale, le categorie fanno riferimento ai titoli del CP e del Codice penale militare del 13 giugno 192720 (CPM), suddivisi in base ai beni giuridici protetti; per i reati che nel nostro Stato sono disciplinati piuttosto dal diritto penale accessorio, occorre fare riferimento alla materia, nel far ché il Servizio del casellario giudiziale si ispira ai titoli che strutturano la Raccolta sistematica del diritto federale21. Per un reato commesso all’estero si può indicare anche più di una categoria di riferimento. Queste categorie sono volutamente definite in modo molto approssimativo, poiché per una suddivisione più sottile occorrerebbe di nuovo trasporre in modo completo questi reati nel diritto svizzero. Ma ciò è proprio quanto si voleva evitare. Queste categorie di riferimento funzionano dunque in modo simile alle categorie definite per il Sistema europeo di scambio di informazioni sui casellari giudiziali (ECRIS)22.
20RS 321.0. La maggior parte degli Stati non comunica le sentenze di mero carattere
militare. Dato che il CPM è comunque menzionato all’art. 19 cpv. 4 P-OCaGi, si potrebbe tuttavia definire una categoria di riferimento anche per queste sentenze senza che occorra adeguare l’ordinanza.
21Alcune categorie di riferimento potrebbero per es. essere le seguenti: «Reato in materia di
circolazione stradale» o «Reato in materia di stupefacenti».
22Per i motivi seguenti si è deciso di rinunciare a definire le categorie di riferimento
secondo la suddivisione prevista dall’Unione europea per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali (cfr. allegato A della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari [ECRIS]):
le categorie di riferimento ECRIS presentano il vantaggio di applicare uno standard internazionale nel contenuto e nella portata delle definizioni; inoltre, già oggi tutti gli Stati dell’Unione europea hanno classificato i loro reati in una categoria ECRIS; queste classificazioni dovrebbero dunque essere poco soggette a errore; se il Servizio del casellario giudiziale potesse ottenere dai vari Stati queste tabelle di riferimento (e le loro versioni aggiornate), la classificazione dei reati stranieri notificati potrebbe essere effettuata con poco sforzo supplementare.
Tuttavia, non si sa se gli altri Stati metterebbero a disposizione della Svizzera le loro tabelle di riferimento. Non si sa nemmeno come dovremmo procedere con le
comunicazioni degli Stati d’origine non membri dell’Unione europea (rinuncia a un sistema di categorie di riferimento o assegnazione dei codici ECRIS a cura del Servizio del casellario giudiziale). Ma questo modo di procedere potrebbe presentare aspetti delicati sul piano politico anche perché secondo l’Unione europea l’acquisizione delle tabelle di riferimento potrebbe essere fraintesa come tentativo di aggirare il processo di «adesione» a ECRIS. Finché non si saprà in quale modo può collegarsi a ECRIS, la Svizzera non deve dare l’impressione di voler sfruttare i vantaggi di questo sistema