Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

del 19 marzo 200424 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati)25. Per VOSTRA non sono importanti nemmeno le confische disposte all’estero;

− le espulsioni pronunciate in una sentenza straniera (cfr. lett. d) non devono

essere iscritte, poiché l’iscrizione comporterebbe la registrazione a vita di queste sentenze originarie straniere (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. n LCaGi). Ma la conservazione di questi dati fino alla morte ha senso soltanto per le espulsioni svizzere, poiché soltanto esse impongono la pronuncia di un’espulsione più drastica in caso di recidiva secondo l’art. 66b CP;

− le eccezioni menzionate alla lettera e risultano già dal disciplinamento della

LCaGi e devono essere intese come indicazioni di riferimento; è però importante osservare che se la sanzione non è soggetta a obbligo di iscrizione non lo è nemmeno il reato;

− l’eccezione di cui alla lettera f, secondo cui le «pene regolamentari» non sono

soggette a obbligo di iscrizione, era già prevista dal diritto vigente ed è giustificata dall’esiguità di queste infrazioni. La discussione dottrinaria sulla questione di sapere se si tratta effettivamente di «sanzioni di carattere penale» o di «contravvenzioni» può rimanere in sospeso grazie alla menzione di queste sanzioni alla lettera f;

In virtù dell’articolo 20 capoverso 3 P-OCaGi, in VOSTRA devono essere iscritte come «informazioni sulla sanzione» anche le conseguenze giuridiche «nessuna pena complementare» e «condanna con rinuncia alla pena» (cfr. allegato 2 n. 3.2 P-OCaGi). Questa regola non è però assoluta e pertanto la disposizione rimanda alle eccezioni previste all’articolo 16 P-OCaGi per le sentenze di colpevolezza. Per queste indicazioni la norma non riguarda l’iscrizione di una sanzione, bensì la constatazione negativa della rinuncia a una sanzione.

Art. 21 Struttura dettagliata dei dati per le sentenze originarie

In virtù dell’articolo 21 P-OCaGi, la struttura dei dati delle sentenze originarie è disciplinata nell’allegato 2 P-OCaGi. La maggior parte dei dati menzionati in tale allegato sono già significativi per l’attuale VOSTRA e non necessitano ulteriori chiarimenti particolareggiati. Inoltre, le particolarità che riguardano l’iscrizione di reati puniti da sentenze straniere e le sanzioni sono già state discusse nel commento agli articoli 19 e 20 P-OCaGi. Il commento che segue riguarda dunque soltanto i seguenti temi prioritari:

− la struttura di massima e le fonti dei dati;

24 LRVC; RS 312.4

25 Sono escluse dalla ripartizione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LRVC anche le confische secondo la legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1). Tali confische sono però rette anch’esse dagli art. 69-72 CP. Ma non si può pretendere che gli utenti di VOSTRA badino a queste sottigliezze, sicché devono essere iscritte di principio tutte le confische secondo il CP che raggiungono il valore lordo minimo.