Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Se il verdetto di colpevolezza pronunciato «con rinuncia a una pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità» è l’unica sanzione prevista da una sentenza originaria, questa non viene iscritta. Ma se la sentenza originaria infligge anche altre sanzioni e punisce anche altri reati che soddisfano le condizioni di iscrizione, al momento della registrazione vengono eccettuati dall’iscrizione in VOSTRA soltanto la sanzione «condanna con rinuncia alla pena» (poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità) e il reato corrispondente. Se si tratta di adulti, dunque, il progetto non introduce una nuova regola, ma si limita a fornire un’interpretazione funzionale dell’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi;
− tuttavia, l’eccezione summenzionata deve essere applicata anche alle sentenze
che riguardano minori, quantunque la LCaGi non contempli una norma derogatoria esplicita. Non vi è motivo per cui i minori debbano essere iscritti per reati che per gli adulti sono considerati una bagattella. Se ad esempio in una sentenza riguardante un minore è inflitta una pena privativa della libertà per un reato A, la sentenza originaria deve di principio essere iscritta per intero, ma non il reato B per il quale (in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 giugno 200318 sul diritto penale minorile) si è rinunciato a una pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto erano di lieve entità. Per questa ragione, l’articolo 16 capoverso 1 P-OCaGi è stato formulato in modo da includere anche le sentenze riguardanti i minori. Perciò, nel rimando trasversale (sotto la rubrica dell’art. 16 P-OCaGi) è citato anche l’articolo 18 capoverso 2 LCaGi;
− la regola prevista all’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi, secondo
cui tutti i casi di crimini e delitti con «rinuncia a una pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità» non vanno iscritti (v. sopra), dovrebbe
valere a maggior ragione anche per le contravvenzioni (dato che si tratta già
di per sé di reati meno gravi). In genere questo problema non si pone affatto, poiché di norma, in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 3 LCaGi, per iscrivere una contravvenzione è necessaria una sanzione specifica. Il problema esposto poc’anzi, tuttavia, si pone quando una contravvenzione dovrebbe essere iscritta per altri reati soggetti a iscrizione (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. c n. 3 numero 3 LCaGi). L’articolo 16 capoverso 2 P-OCaGi fornisce per questi casi un’interpretazione rettificatrice.
L’articolo 16 P-OCaGi contiene una clausola generale, senza enumerare esplicitamente i casi non soggetti a iscrizione, evitando in tal modo che l’OCaGi debba essere adeguata ogni volta che viene introdotto un nuovo motivo di «rinuncia alla pena per colpa e conseguenze di lieve entità». Il soggetto incaricato dell’applicazione potrà però distinguere facilmente i casi da iscrivere da quelli non soggetti a iscrizione,
poiché le disposizioni applicabili che comportano la registrazione della condanna con rinuncia alla pena sono memorizzate in VOSTRA. Per poter memorizzare la
rinuncia a una pena, l’utente deve selezionare un motivo corrispondente (cfr. anche allegato 2 n. 3.2.1 P-OCaGi).
18 DPMin; RS 311.1