Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

agli amministratori di sistema. Si tratta dei dati per la gestione dei codici, di indicazioni sullo stato o di altri dati tecnici che servono a gestire determinate regole o semplicemente a selezionare o elaborare elenchi eccetera. I dati necessari per la gestione del sistema comprendono ad esempio la qualifica di un reato come crimine, delitto o contravvenzione (importante per la gestione di avvisi di recidiva o per fare in modo che una sentenza originaria figuri in un estratto per privati) o la definizione di valori minimi e massimi per determinati campi (per evitare registrazioni errate). Queste indicazioni non compaiono negli estratti del casellario giudiziale e pertanto non rivestono interesse per il cittadino. Quindi, non si usa nemmeno nominare simili dati tecnici in un’ordinanza, poiché è praticamente impossibile illustrare ragionevolmente a livello di ordinanza la loro complessità funzionale.

Tuttavia, il disciplinamento previsto dall’allegato 2 P-OCaGi è completato da due norme:

− l’articolo 19 P-OCaGi contempla regole speciali sull’iscrizione dei reati in caso

di sentenze straniere, e spiega come mai per i reati puniti da sentenze straniere esistono due possibilità di iscrizione (v. più avanti);

− l’articolo 20 P-OCaGi stabilisce quali sanzioni sono soggette a iscrizione e quali

no. Infatti, l’allegato 2 P-OCaGi non illustra separatamente la struttura dei dati per ogni sanzione da iscrivere, bensì presenta soltanto una panoramica generale (v. più avanti).

Art. 19 Iscrizione dei reati in caso di sentenze straniere

L’articolo 19 P-OCaGi disciplina alcune particolarità specifiche riguardanti

l’iscrizione di reati in caso di sentenze straniere. Nel messaggio concernente la

LCaGi era già indicato che la trasposizione di reati commessi all’estero nel diritto svizzero comporta un grande onere, e pertanto deve essere circoscritta a casi eccezionali. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera e LCaGi, per le informazioni sui reati il Consiglio federale può prevedere una «forma semplificata di iscrizione». Tale semplificazione è concepita come segue:

− per le sentenze straniere, è previsto di norma (sulle eccezioni cfr. le

considerazioni più avanti) che sia iscritta in VOSTRA soltanto la nota

«infrazione a una disposizione di legge straniera»19 (art. 19 cpv. 2 lett. a

P-OCaGi). Molto spesso, infatti, una volta iscritta la sentenza nel casellario nessuna autorità si interessa più a tale iscrizione. Perciò, in genere si può evitare lo sforzo necessario per la trasposizione. Se però un’autorità si interessa comunque alla persona iscritta, può dedurre le informazioni sul reato dal modulo di comunicazione estero, la cui copia elettronica costituisce parte integrante di

19 Se la sentenza straniera contempla diversi reati, è disponibile anche un’apposita forma al plurale (cfr. allegato 2 n. 2.1.5.1 P-OCaGi). Dato che una simile fattispecie di partenza non è specificata in modo più dettagliato, non esiste nessuna possibilità di combinazione selezionabile (cfr. allegato 2 n. 2.2 con rimando al n. 2.1.5.1 P-OCaGi).