Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− la struttura dei dati riguardanti reati svizzeri;
− l’iscrizione della durata della detenzione computabile;
− la rinuncia ai dati iscritti nell’attuale VOSTRA.
Struttura di massima e fonti dei dati secondo l’allegato 2 P-OCaGi:
i dati elencati nell’allegato 2 P-OCaGi consistono principalmente in dati tratti direttamente dalla sentenza originaria (presenti nel rubrum o nel dispositivo) e che incarnano tale sentenza. Nell’allegato 2 sono dunque descritte in primo luogo quattro categorie di dati:
− «informazioni generali» (cfr. allegato 2 n. 1 P-OCaGi);
− «indicazioni riguardanti la fattispecie» (cfr. allegato 2 n. 2 P-OCaGi e, più
avanti, il commento approfondito sulla struttura dei dati relativi ai reati svizzeri);
− «indicazioni riguardanti le sanzioni» (cfr. allegato 2 n. 3 P-OCaGi), tra cui
anche i «motivi di commisurazione della pena» (cfr. allegato 2 n. 3.5 P-OCaGi);
− «copie elettroniche» delle sentenze originarie, compresi i moduli di
comunicazione esteri (cfr. allegato 2 n. 4 P-OCaGi).
Non tutti i dati tratti da una sentenza originaria soggetta a obbligo di iscrizione
derivano però dal rubrum e dal dispositivo:
− secondo l’allegato 2 numero 1.8 P-OCaGi, se la nuova sentenza originaria da
iscrivere è stata pronunciata su revisione, devono essere iscritte anche informazioni sulle sentenze originali annullate (cfr. art. 410 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200726, art. 87 della legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo), come pure in caso di nuovo giudizio dopo un procedimento contumaciale (cfr. art. 368 cpv. 3 CPP) o di riapertura del procedimento (cfr. art. 156 cpv. 3 della Procedura penale militare del 23 marzo 197928) o di restituzione in pristino (cfr. art. 76 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo). Si tratta di «informazioni sul tipo di procedura» ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera d LCaGi. Queste indicazioni vengono riferite a una sentenza che de facto ha preceduto la sentenza originaria iscritta. Ciò che conta è soprattutto la data del passaggio in giudicato della sentenza precedente annullata (cfr. allegato 2
n. 1.8.3 P-OCaGi), poiché senza tale indicazione sarebbe impossibile calcolare correttamente i termini previsti agli articoli 30 capoverso 4 e 38 capoverso 5 LCaGi (su questo tema cfr. le considerazioni già esposte nel messaggio LCaGi in FF 2014 4929, f.). Quanto alle altre informazioni menzionate nell’allegato 2 numero 1.8.3 P-OCaGi (data della sentenza, autorità giudicante, data di apertura), si tratta di semplici informazioni contestuali su questo problema del passaggio in giudicato.
26 CPP; RS 312.0
27 DPA; RS 313.0
28 PPM; RS 322.1