Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Sul piano dell’attuazione concreta, il reato «delitto di fuga con lesioni personali» commesso all’estero sarebbe riportato nell’estratto stampato come segue:
Infrazioni a disposizioni di legge straniere (v. copia del modulo di comunicazione estero in allegato)
Categoria di riferimento:
- reato contro la vita e l’integrità fisica;
- reato in materia di circolazione stradale.
Per i reati difficili da trasporre, nel sistema VOSTRA attuale viene già inserita la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera». Tuttavia, per queste iscrizioni non è ancora stata definita una categoria di riferimento. La
registrazione a posteriori di queste categorie di riferimento sarebbe
estremamente complicata; pertanto, nell’OCaGi la registrazione di questi dati viene circoscritta alle iscrizioni registrate dopo l’entrata in vigore della LCaGi (art. 19 cpv. 5 lett. b P-OCaGi);
− l’articolo 19 capoverso 1 P-OCaGi disciplina i casi eccezionali in cui conviene comunque tradurre il reato estero e trasporlo nel diritto svizzero:
− la prima eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. a P-OCaGi) riguarda il catalogo di
reati figurante all’articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi. Senza
trasposizione non sarebbe possibile garantire che queste sentenze originarie siano eliminate soltanto alla morte dell’interessato. Gli esperti a cui occorre far capo devono dunque sottoporre a un esame preliminare ogni sentenza straniera per verificare se potrebbe riguardare uno dei reati figuranti nell’elenco. Questa soluzione è meno impegnativa rispetto a una trasposizione completa. Se l’esperto constata la presenza di uno dei reati elencati, la sentenza straniera viene integralmente trasposta;
− la seconda eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. b P-OCaGi) riguarda il campo
d’applicazione del computo dei termini per la rimozione dell’indicazione di reato nell’estratto 4 per autorità o nell’estratto per privati ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi. Per le
sentenze che infliggono soltanto una multa, infatti, l’indicazione è omessa se nei due anni successivi alla notificazione della sentenza l’interessato non ha commesso crimini o delitti. La nota «infrazione a una disposizione di legge straniera» non comporta l’assegnazione a queste qualifiche; pertanto, gli atti corrispondenti commessi all’estero nel suddetto periodo di prova devono essere trasposti nel diritto svizzero. Affinché questi casi non trasposti siano identificati, quando il problema si presenta VOSTRA trasmette al Servizio del casellario giudiziale un avviso di sistema (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. l P-OCaGi);
− la terza eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. c P-OCaGi) è costituita dal caso in cui
una persona privata ordina un estratto per privati o un estratto specifico per privati e chiede una trasposizione. In effetti, i destinatari di estratti per
passando per così dire dalla porta di servizio. Pertanto, attualmente la migliore soluzione sembra consistere nel definire categorie proprie.