Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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– Jürg Lienhard, lic. iur., giudice del Tribunale cantonale del Cantone di Argovia (fino al luglio 2022)
– Philippe Meier, prof. dr., Università di Losanna
– Margot Michel, prof. dr. iur., Università di Zurigo
– Diana Wider, prof., segretaria generale della COPMA
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Scopi della revisione
2.1.1 Ulteriore rafforzamento dei principi della sussidiarietà e della proporzionalità
Il nuovo diritto della protezione dei minori e degli adulti è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Dopo dieci anni un bilancio rivela che la nuova normativa ha dato buoni risultati. Nel contempo, l’ampia pratica e la discussione nella scienza e nel pubblico degli ultimi anni hanno permesso di definire diversi punti sui quali fondare una revisione per migliorare ulteriormente il vigente diritto della protezione degli adulti. Quindi, il presente progetto di revisione non vuole reimpostare i fondamenti del vigente diritto della protezione dei minori e degli adulti, ma piuttosto consolidare ulteriormente gli obiettivi della precedente revisione. In primo piano vi sono soprattutto i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.
L’articolo 389 capoverso 1 CC sancisce espressamente il principio della sussidiarietà nella legge: misure ufficiali possono essere ordinate soltanto se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente (n. 1) o se la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (n. 2). Se constata che una persona è bisognosa di aiuto, l’autorità di protezione degli adulti deve dapprima valutare se è necessario un intervento ufficiale. Va data la priorità anzitutto al le misure precauzionali personali precedentemente adottate dall’interessato (art. 360–373 CC) e poi alle misure applicabili per legge (art. 374–381 e 382 cpv. 3 CC). Infine, occorre rilevare che una misura ufficiale è sussidiaria rispetto al sostegno dell’entourage dell’interessato27. L’autorità di protezione degli adulti prende una decisione ufficiale soltanto se questo esame rivela che il bene e la protezione della persona bisognosa di aiuto non sono garantiti (art. 388 cpv. 1 CC)28.
Dal principio costituzionale della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), espressamente menzionato nell’articolo 389 capoverso 2 CC, risulta inoltre che ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea. Una misura deve quindi permettere di eliminare il pericolo a cui è esposta la persona bisognosa di aiuto, non deve esservi un mezzo
27 ZK-MEIER, Art. 389 ZGB n. 2, 26–32 con ulteriori riferimenti.
28 BIDERBOST, Mélanges Breitschmid, pag. 98 seg.