Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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minori e degli adulti (cfr. art. 441a AP-CC). Quindi i Cantoni provvedono a mettere a disposizioni basi statistiche e dati sulle misure della protezione dei minori e degli adulti, come già fanno oggi sotto il manto della COPMA. Per migliorare e modernizzare ulteriormente la statistica nazionale, occorre anche la partecipazione della Confederazione. Di conseguenza, il Consiglio federale in futuro dovrà stabilire principi e modalità del rilevamento statistico con il coinvolgimento dei Cantoni.
2.1.7 Regole precise sulla comunicazione e le informazioni sulle misure di protezione degli adulti
Per sostituire la pubblicazione della misura di protezione degli adulti, prevista in precedenza, la nuova normativa del 2013 ha introdotto la possibilità di chiedere direttamente all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti (cfr. art. 451 cpv. 2 CC)36. Il 16 dicembre 2016, in adempimento dell’iniziativa parlamentare Joder 11.449 Pubblicazione di misure di protezione degli adulti, il Parlamento ha riveduto gli articoli 449c e 451 capoverso 2 CC. L’articolo 449c nCC disciplina in modo esaustivo gli obblighi di comunicazione dell’APMA nei confronti di altre autorità quali l’ufficio dello stato civile. L’articolo 451 capoverso 2 nCC è stato invece completato con un secondo periodo secondo cui il Consiglio federale disciplina in una nuova ordinanza la comunicazione di informazioni da parte dell’autorità di protezione degli adulti sull’esistenza e gli effetti di una misura di protezione degli adulti (cfr. n. 2.1.7).
Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore queste disposizioni per il 1° gennaio 202437. Ha nel contempo dichiarato di voler rinunciare a emanare l’ordinanza e di voler proporre alcune modifiche degli articoli 449c capoverso 1 numero 2 lettera a nCC e 451 capoverso 2 nCC38. Dopo le severe critiche all’avamprogetto di ordinanza in sede di consultazione39, il contenuto dell’ordinanza prevista e la necessità di un intervento legislativo sono stati riesaminati. Dall’esame è emerso che nella pratica l’informazione sulle misure di protezione degli adulti funziona senza problemi (cfr.
n. 2.1.7), in particolare da quando la COPMA ha emanato raccomandazioni in merito all’«Auskunft über das Vorliegen und die Wirkungen einer Massnahme des Erwachsenenschutzes»40 (informazione sull’esistenza e gli effetti di una misura della protezione degli adulti). È opinione incontestata tra gli operatori del settore che tali raccomandazioni funzionano bene e garantiscono in particolare anche una prassi uniforme in materia di esecuzione. Pertanto, non è opportuno adottare un’ordinanza e la relativa disposizione va eliminata. L’articolo 451 capoverso 2 CC va modificato di conseguenza (cfr. art. 451 cpv. 2 AP-CC).
La disposizione riveduta dell’articolo 449c capoverso 1 numero 2 lettera a CC manca di chiarezza riguardo alla portata dell’obbligo dell’APMA di comunicare determinate informazioni al Comune di domicilio. Come constatato nella dottrina pubblicata già
36 Messaggio PMA, FF 2006 6391, pag. 6477
37 Cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale del 22 feb. 2023.
38 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 22 feb. 2023.
39 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 28 apr. 2021.
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