Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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nel 201641, il carattere esaustivo dell’articolo 449c capoverso 1 numero 2 lettera a nCC, secondo cui l’autorità di protezione degli adulti deve comunicare al Comune di domicilio se «ha sottoposto una persona a curatela», è eccessiva. Infatti, l’APMA non deve comunicare al Comune di domicilio, per motivi di protezione dei dati e perché l’adempimento dei compiti legali del Comune non lo richiede, tutte le curatele ordinate secondo il diritto della protezione degli adulti; deve comunicargli soltanto i casi di curatela della protezione degli adulti che prevedono una limitazione o una revoca dell’esercizio dei diritti civili (concretamente le misure secondo gli art. 394 cpv. 2, 396 e 398 CC). Nell’ambito del presente avamprogetto la disposizione riveduta deve pertanto essere adeguata in tal senso (cfr. art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a AP-CC).

La pratica e la dottrina nel frattempo hanno in parte messo in forse perfino la necessità di una normativa di diritto federale di questo obbligo di comunicazione perché, a parte la tenuta del registro elettorale42, non si capisce quali compiti del Comune di domicilio richiedano tale informazione. Non cambia nulla il fatto che determinate normative cantonali rimandino a diverso titolo anche per altri settori a questi obblighi di comunicazione ai Comuni di domicilio. Infatti soltanto l’autorità di protezione degli adulti è competente per fornire informazioni sulle misure attuali della protezione degli adulti, non il Comune di domicilio43. Poiché l’esclusione dal diritto di voto di persone con disabilità mentale è già attualmente messa in questione su scala federale44, in futuro si potrebbe rinunciare completamente alla regola dell’articolo 449c capoverso 1 numero 2 lettera a CC sull’obbligo di comunicazione.

2.2 Ottimizzazione del mandato precauzionale: deposito, obbligo di informarsi e convalida

2.2.1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 360 capoverso 1 CC, chi ha l’esercizio dei diritti civili (mandante) può costituire un mandato precauzionale incaricando una persona fisica o giuridica (mandatario) di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico (art. 361 cpv. 1 CC).

41 Cfr. in proposito ZK-MEIER, art. 393 ZGB n. 61 e nota a piè di pagina 113 con ulteriori riferimenti; BSK ZGB I-MARANTA, art. 449c n. 20 segg.; KUKO ZGB-ROSCH, art. 449c nZGB, n. 9.

42 Cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a e b e art. 6 lett. t della legge del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, (LaRa, RS 431.02).

43 Se la domanda di informazioni è presentata a un’altra autorità (ad esempio all’ufficio delle esecuzioni, all’ufficio dello stato civile o presso un’amministrazione comunale), tale autorità non può fornire alcuna informazione di cui dispone. Deve invece trasmettere la domanda alla competente autorità di protezione degli adulti cfr. rapporto esplicativo del

27 sett. 2019 sull’avamprogetto di ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti, commento all’art. 2, pag. 5 seg.

44 Cfr. postulato Carobbio 21.3296 (Piena partecipazione alla vita politica e pubblica delle persone con disabilità intellettiva) e interpellanza Baume-Schneider 21.3295 (Diritti politici a favore di persone con disabilità psichica o mentale). Sullo sviluppo nei Cantoni cfr. MEIER, marg. 242 e nota a piè di pag. 399.